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Articolo 132 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Accompagnamento coattivo dell'imputato

Dispositivo dell'art. 132 Codice di procedura penale

1. L'accompagnamento coattivo [376, 399, 490] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore(1).

Note

(1) Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo deve essere tramesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere all'esecuzione e successivamente una copia del provvedimento è consegnata all'interessato, secondo quanto disposto dall'art. 46 delle disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

La disposizione in esame è atta ad ancorare l'accompagnamento coattivo ad un procedimento definito, evitando così che si trasformi in una vera e propria misura di privazione della libertà personale, priva di idonee garanzie.

Spiegazione dell'art. 132 Codice di procedura penale

Tra gli atti che sono manifestazione del potere coercitivo dell'autorità giudiziaria rientra l'accompagnamento coattivo dell'imputato.

Muovendo dal presupposto che l'accompagnamento coattivo non rientra tra quelle attività destinata ad una acquisizione probatoria (disciplinate altrove e sfocianti nell'adozione di misure coercitive personali), esso si divide essenzialmente tra i provvedimenti del giudice e le attività esercitabili dal pubblico ministero (v. artt. 375, 376 e 377).

La norma in commento, dedicata appunto all'accompagnamento coattivo dell'imputato descrive il relativo procedimento, rinviando semplicemente ai “casi previsti dalla legge”.

Oltre alle ipotesi in cui esso può essere disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice, al fine di procedere all'interrogatorio o al confronto, i casi possono essere descritti solo procedendo con ordine. Di regola l'accompagnamento coattivo è preceduto da un avviso notificato o da un decreto di citazione rimasti privi di effetto, ma può essere disposto anche in sede di incidente probatorio (art. 399) o all'interno del dibattimento (art. 490), escludendosi tuttavia in udienza preliminare, dove non si assumono prove, al di là dell'ipotesi di cui all'art. 422.

La differenza rispetto alle misure coercitive personali si coglie soprattutto nel rilievo che l'accompagnato deve comunque essere liberato al più presto. Per questo motivo, dopo l'emissione del relativo decreto motivato, non si può trattenere la persona oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali (ma solo se perduri la necessità), ma si prevede altresì la durata massima, non più di ventiquattro ore.


Massime relative all'art. 132 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34224/2010

Il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di accompagnamento coattivo dell'imputato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Reggio Emilia, 22 ottobre 2009).

Cass. pen. n. 2443/1996

Il decreto del tribunale che disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione.

Il potere di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica nel dibattimento rientra tra quelli attribuiti al giudice dal codice di rito. A norma dell'art. 224 comma secondo, il giudice dispone la citazione del perito e la comparizione delle persone sottoposte al suo esame, ed adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali; in questa ottica, conseguentemente, deve essere letto il primo comma dell'art. 132 c.p.p. che attribuisce al giudice il potere di ordinare l'accompagnamento coattivo dell'imputato, ma solo se la misura è prevista specificamente dalla legge. La norma va poi collegata all'art. 490 c.p.p. il quale prevede che l'accompagnamento coattivo possa essere disposto quando occorra assicurare la presenza dell'imputato per una prova diversa dall'esame: e tale è indubbiamente la perizia, finalizzata ad acquisire dati che richiedono specifiche competenze tecniche, e disciplinata tra i mezzi di prova.

Cass. pen. n. 9370/1994

Qualora, sulla base del favorevole parere medico di un sanitario officiato dai giudici, a costoro oralmente comunicato ma documentalmente acquisito solo successivamente all'udienza, venga disposta la traduzione coattiva in aula dell'imputato, che aveva documentato un impedimento a comparire, e questi, sia pure contro le sue aspettative ed in difformità da altri pareri clinici, sia tradotto e presenzi all'udienza, senza che la patologia presentata possa determinare un'incapacità di partecipare coscientemente al giudizio, non può più essere utilmente sollevata alcuna eccezione di nullità. Questa è proponibile solo nell'ipotesi di inizio del dibattimento in assenza dell'imputato, opinabilmente esclusa l'assoluta impossibilità di costui di comparire per legittimo impedimento.

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