(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il giudice di primo grado disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato ai fini dell'esame e l'assunzione di esso senza il preventivo avvertimento della facoltā di non rispondere (in violazione degli artt. 490 e 210 c.p.p.) č illegittima e comporta l'inutilizzabilitā delle dichiarazioni rese dall'imputato ex art. 526 c.p.p., ma non anche la nullitā e l'inutilizzabilitā di tutte le altre prove, legittimamente acquisite nel dibattimento in modo autonomo e nelle forme consentite, non sussistendo tra queste ultime e l'atto nullo un rapporto di dipendenza effettiva ovvero un nesso per cui l'atto dichiarato nullo costituisca la ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo.