Il
confronto appartiene ai
mezzi di prova, caratterizzati dal fatto che offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili dal giudice ai fini della successiva decisione. I mezzi di prova non vanno confusi con i mezzi di ricerca della prova (ispezioni,
perquisizioni, sequestri, intercettazioni), che sono invece funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.
Per quanto concerne il mezzo di prova in esame, esso è
ammesso solo tra persone già esaminate o interrogate, nel caso di dichiarazioni contrastanti su fatti e circostanze importanti. Trattasi di un mezzo di prova che trova soprattutto impiego nel corso delle
indagini preliminari (difatti, non per caso, il relativo potere di disporlo ricade tra le
funzioni del pubblico ministero ex art.
364).
Anche in
dibattimento non se ne disconosce ovviamente l’utilità, e può condurre ad ottimi risultati, lasciando ai soggetti un dialogo più o meno aperto, al fine di svelare il più possibile come si siano realmente verificati i fatti.
In pratica, una volta introdotto l'argomento dal giudice o dalle parti, i soggetti chiamati a confrontarsi sono più o meno liberi di svolgere a loro piacimento la discussione, interrogandosi a vicenda ed introducendo a loro volta gli argomenti. Il giudice può chiaramente intervenire, ad esempio per sedare gli animi o per veicolare gli argomenti di confronto, ma solitamente si preferisce lasciare un certo margine di libertà, onde far emergere spontaneamente gli elementi probatori.