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Articolo 78 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Formalità della costituzione di parte civile

Dispositivo dell'art. 78 Codice di procedura penale

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

  1. a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
  2. b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.];
  3. c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.];
  4. d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili [163 n. 4 c.p.c.](4);
  5. e) la sottoscrizione del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione(5).

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85 c.p.p.].

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile(1)(2)(3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

[omissis]

d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; [omissis]

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

[omissis]

__________________

(1) Se la costituzione di parte civile è stata ammessa in primo grado allora non può costituire motivo di impugnazione non essendo contestabile nei gradi successivi.
(2) Tale comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 2, l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo previgente recitava: «3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.».
(3) Si veda l'art. 13, comma 4, l. 16 dicembre 1999, n. 479, così come modificato dall'art. 3, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in l. 5 giugno 2000, n. 144 in base al quale «La disposizione di cui al comma 3 [art. 78, comma 3] si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge».
(4) Lettera modificata dall'art. 5, co. 1, lett. b) n. 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il precedente testo recitava "l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda".
(5) Comma introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. b) n. 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Spiegazione dell'art. 78 Codice di procedura penale

L'atto di costituzione di parte civile è un atto fondamentale perché consente alla persona offesa di acquisire un ruolo nel processo, divenendone parte attiva. Per tali motivi, la norma in commento si occupa di disciplinare le formalità relative alla costituzione di parte civile.

Premesso che, per quanto concerne la legitimatio ad causam, l'articolo 74 stabilisce che l'azione civile di cui all'articolo 185 del codice penale possa essere esercitata dal danneggiato e dai suoi eventuali successori universali, e questo sia nei confronti dell'imputato che del responsabile civile, la dichiarazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata direttamente in udienza, e deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

  • le generalità dell'imputato;

  • il nome ed il cognome del proprio difensore, unitamente all'indicazione della procura;

  • l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda “agli effetti civili” e, quindi, relativamente ai profili civilistici: sono i motivi per cui si afferma che il reato ha provocato un danno (è la cd. causa petendi di un giudizio civile);


Ai sensi del nuovo comma 1 bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), se al difensore è stata conferita la procura speciale ex art. 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’art. 122, e se in questa non risulta una volontà contraria della parte interessata, egli può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione di parte civile.
Prima dell’introduzione di questo comma 1 bis, il sostituto ex art. 102 c.p.p. non aveva la possibilità di costituirsi parte civile in udienza (Cass. pen., SS.UU., n. 12213/2018).
La ratio di questa nuova previsione è quella di velocizzare il procedimento penale, anche facilitando la costituzione di parte civile.

Per costituirsi in giudizio tramite difensore è necessaria la procura speciale la cui sottoscrizione deve obbligatoriamente essere autenticata anche dal difensore medesimo. La procura, anche se non apposta in calce o a margine ai sensi del II comma dell'art. 100, può essere apposta su di un foglio distinto purchè sia esplicitato l'atto e il procedimento cui si allega; può altresì essere conferita in un contesto distinto da quello dell'atto cui si riferisce e, conseguentemente, può essere depositata in cancelleria oppure presentata unitamente all'atto di costituzione in udienza.

Posto che la presentazione in udienza vale come notifica alle altre parti processuali, se la dichiarazione di costituzione di parte civile viene presentata fuori udienza è necessaria la notifica, a cura della parte civile, alle altre parti (compreso il pubblico ministero.

L'ultimo comma si occupa della procura, prevedendo che se essa non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, deve essere depositata unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La norma di delega è finalizzata a facilitare la costituzione di parte civile, concentrando sul difensore munito di procura il potere di gestire attraverso altre persone la fase di sottoscrivere l’atto relativo.


Il legislatore delegante ha previsto, in particolare, che la procura rilasciata ai sensi dell’articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all’esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. (e sia, quindi, legittimato a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte.
La nuova previsione è stata inserita nell’art. 78 c.p.p., che disciplina le forme della costituzione di parte civile.


Si è, comunque, rilevato che la delega sembra dar vita ad una situazione complessa e particolare. L’ulteriore persona «coinvolta» nella procedura riceve solo il «potere» di sottoscrivere in luogo del difensore-procuratore, senza che per questo cambi l’identificazione del procuratore, e men che meno quella della parte costituita.
In proposito, si è ritenuto che, anche se la norma si esprime in termini più generali, consentendo di attribuire «ad altri» il potere di sottoscrizione dell’atto, l’unica persona legittimata a stare in udienza in luogo del difensore, e, quindi, a sottoscrivere e depositare l’atto, sia il suo sostituto ex art. 102 c.p.p. In questo senso è stato precisato, quindi, il generico riferimento contenuto nella delega.


La possibilità di affidare il compito concorrente della costituzione in udienza al proprio sostituto è negata, allo stato della legislazione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 12213 del 2018).
La delega vale dunque ad introdurre un criterio diverso: conferendo al difensore, che rivesta anche la qualifica di procuratore sostanziale, la possibilità di trasferire ad altri il diritto di sottoscrivere l’atto di costituzione, si consente in pratica al professionista di valersi del sostituto anche per il deposito del medesimo atto, così risolvendo le questioni che attualmente si pongono nei casi in cui il procuratore non possa presenziare personalmente all’udienza.

Massime relative all'art. 78 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 52435/2017

L'omessa indicazione della data di conferimento della procura speciale al difensore della parte civile non determina alcuna incertezza in ordine allo "ius postulandi" dello stesso, posto che l'art. 78, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, qualora non venga apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, la procura può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione, sicché in tal caso la data che fa fede è quella di deposito.

Cass. pen. n. 9933/2015

Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum".

Cass. pen. n. 3797/2015

Il difensore dell'imputato non è ricompreso tra le "altre parti" cui deve essere notificato, ai sensi dell'art. 78, comma secondo, cod. proc. pen., l'atto di costituzione di parte civile presentato fuori udienza, posto che nel vigente codice di rito la nozione di "parte" deve intendersi riferita ai soggetti, attivo e passivo (pubblico ministero e imputato), dell'azione penale, nonché ai soggetti dell'eventuale azione civile proposta in sede penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).

Cass. pen. n. 43481/2014

È ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 7038/2011

La parte civile - una volta nominato il difensore che abbia accettato l'incarico - ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata, provvedendo ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia sospeso dall'albo professionale; ne deriva che qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità delle notifiche effettuate alla parte civile, rappresentata dal difensore sospeso.

Cass. pen. n. 38535/2008

La costituzione di parte civile richiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalità previste dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione in udienza dell'apposita dichiarazione. (La Corte ha precisato che è illegittima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale dell'intento di costituirsi).

Cass. pen. n. 12212/2005

Ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, visto il disposto dell'articolo 78, comma 1, lettera d), c.p.p., non è sufficiente far riferimento all'avvenuta commissione di un reato, ma è necessario richiamare le «ragioni» in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli, nonché il «titolo» che legittima a far valere la pretesa: in tale prospettiva, relativamente a vicenda relativa a un omicidio colposo conseguente a incidente stradale commesso in danno del figlio, deve ritenersi logicamente ed esaustivamente indicativa della legittimazione e della causa petendi sottostante la richiesta di risarcimento in sede penale, quanto meno in ordine al danno morale, la costituzione di parte civile di soggetto che si dichiari come «padre» della vittima (nella specie, con il supporto di un atto notorio), pur non deducendo e spendendo la qualità di erede della medesima.

Cass. pen. n. 27767/2004

La sottoscrizione del difensore, in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, ancorchè successiva alla data in esso figurante, assolve, oltre che alla funzione di cui all'art. 78, comma primo, lett. e), c.p.p., anche a quella di autenticazione della firma del danneggiato sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell'atto di costituzione ed entrambi gli atti siano poi depositati nella medesima data.

Cass. pen. n. 39695/2002

In tema di costituzione di parte civile, l'inosservanza della prescrizione dell'art. 78 c.p.p., che richiede a pena di inammissibilità l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, è ravvisabile solo ove, in base alla dichiarazione, non sia individuabile, neppure per relationem all'addebito elevato con l'imputazione, il rapporto tra fatto-reato e danno lamentato, che deve invece essere specificato quando il danno viene ricollegato a reati di pericolo e, comunque, quando il danneggiato non si identifichi con la persona offesa (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto affetta da inammissibilità la costituzione di parte civile priva di legitimatio ad causam di coloro che avevano affidato l'esecuzione di lavori di progettazione a persone che abusivamente esercitavano la professione di architetto).

Cass. pen. n. 13815/1999

L'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p., che disciplina le formalità della costituzione di parte civile, non richiede, a pena di inammissibilità, che l'atto di costituzione contenga un'esposizione analitica della causa petendi, non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Ed invero l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato.

Cass. pen. n. 684/1999

In tema di costituzione di parte civile, l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera d) dell'art. 78 c.p.p. (esposizione delle ragioni che giustificano la domanda) risulta adeguatamente realizzato dal richiamo al capo di imputazione, il quale, se correttamente formulato, include gli elementi di fatto a fondamento della legittimazione attiva e di ogni ragione giustificativa della domanda. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva lamentato che, nella fase di merito, era stata ammessa la costituzione di parte civile, nonostante la mancata esposizione delle ragioni della domanda).

Cass. pen. n. 6910/1999

In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo a individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l'accoglimento. Ne consegue che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti ingiuria o minaccia, si deve ritenere che ai fini dell'esposizione della causa petendi sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione.

Cass. pen. n. 496/1999

La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 5270/1997

Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni, di cui sono parti il danneggiato, da un lato, e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del tutto estraneo al suddetto rapporto.

Cass. pen. n. 5047/1997

L'art. 78, comma primo, lett. e), c.p.p., richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile: a tal fine deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione.

Cass. pen. n. 8723/1996

La dichiarazione di costituzione della parte civile, recante la mera indicazione del numero di procedimento penale, del titolo del reato e la generica enunciazione dell'intenzione di «ottenere il risarcimento integrale di ogni danno subito», non integra il requisito previsto, a pena di inammissibilità, dalla lett. d) dell'art. 78 c.p.p.; prescrivendo l'«esposizione delle ragioni che giustificano la domanda», infatti, il nuovo codice di rito, profondamente innovando rispetto al precedente sistema, richiede che l'atto de quo contenga una precisa determinazione non solo del petitum ma anche della causa petendi, similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non è sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa.

Cass. pen. n. 4950/1996

La questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 1557/1996

L'ordinanza decisoria delle questioni preliminari è suscettibile di impugnazione congiuntamente alla sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti, in virtù del disposto dell'art. 586 c.p.p. Conseguentemente, l'imputato ha il diritto di impugnare la ordinanza che abbia respinto le eccezioni formulate in ordine alla costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 491 c.p.p., unitamente alla sentenza resa, ove questa sia da lui impugnabile. (Fattispecie relativa a pronuncia di condanna alla pena e ai danni civili, per il delitto di ingiuria).

Cass. pen. n. 11357/1993

Qualora, nel corso della trattazione delle questioni preliminari, venga eccepita la mancanza nell'atto di costituzione di parte civile della sottoscrizione del difensore, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità della costituzione stessa, a norma dell'art. 78, primo comma, lett. e), c.p.p., dovendosi escludere che trattasi di mera irregolarità che possa essere tempestivamente sanata con la sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte del difensore subito dopo che la questione sia stata dedotta.

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