(massima n. 1)
La costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.