(massima n. 1)
È ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.