(massima n. 1)
La sottoscrizione del difensore, in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, ancorchč successiva alla data in esso figurante, assolve, oltre che alla funzione di cui all'art. 78, comma primo, lett. e), c.p.p., anche a quella di autenticazione della firma del danneggiato sulla procura speciale, quando a questa si faccia riferimento nell'atto di costituzione ed entrambi gli atti siano poi depositati nella medesima data.