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Articolo 77 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Capacità processuale della parte civile

Dispositivo dell'art. 77 Codice di procedura penale

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili [75 c.p.c.].

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [78 c.p.c.]. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante [338 c.p.p.].

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale(1).

Note

(1) In determinati casi caratterizzati da estrema urgenza (come ad es. nel giudizio direttissimo), può essere il pubblico ministero, autorizzato dalla legge all'esercizio dell'azione civile, a tutelare gli interessi della persona danneggiata sostituendosi al rappresentante del minore o dell'incapace momentaneamente assente.

Spiegazione dell'art. 77 Codice di procedura penale

Nell'ipotesi in cui vi sia un deficit in relazione alla capacità processuale del danneggiato, il legislatore ha sancito il principio per cui questi deve essere in alternativa rappresentato, assistito o autorizzato, e questo nelle forme prescritte per l'esercizio dell'azione civile. Per potersi costituire parte civile bisogna essere legittimati a farli possedendone la capacità; pertanto il minore non emancipato può costituirsi solo tramite il genitore esercente la potestà, così l'interdetto giudiziale o legale o il fallito potranno costituirsi tramite tutore o curatore speciale. Il minore emancipato e l'inabilitato, invece, sono assistiti in giudizio dal curatore.

La norma in esame si propone dunque di disciplinare tali ipotesi, e di trovarvi una soluzione processuale.

Viene innanzitutto disciplinata ai commi 2 e 3 in cui manchi la rappresentanza, l'assistenza e vi siano ragioni di urgenza oppure sussistano conflitti di interessi tra la persona danneggiata e chi lo rappresenti. Il pubblico ministero, il danneggiato stesso, i suoi prossimi congiunti (e, nel caso di conflitto d'interessi il rappresentante stesso) possono chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. Il giudice provvederà alla nomina con decreto, dopo una valutazione delle circostanze, sentite le persone interessate.

In caso di assoluta urgenza, il pubblico ministero può sostituirsi processualmente al danneggiato incapace per infermità di mente o al minorenne ed esercitare i suoi diritti processuali, in primis costituirsi parte civile al suo posto, perlomeno finché non intervenga il giudice decretando la nomina ai sensi dei commi precedenti.

Massime relative all'art. 77 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40801/2018

Qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.

Cass. pen. n. 47999/2014

La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la parte civile, non avendovi interesse, non è legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo).

Cass. pen. n. 47137/2014

In tema di parte civile, il giudice competente a nominare, ex art. 77, comma secondo, cod. proc. pen., il curatore speciale di un minore danneggiato ai fini di una successiva eventuale costituzione, deve essere individuato in quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento, con le conseguenze che è da ritenersi legittimato il giudice delle indagini preliminari laddove si versi nella fase immediatamente successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato.

Cass. pen. n. 18266/2014

Nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo, né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Cass. pen. n. 15796/2014

In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione).

Cass. pen. n. 10546/2014

La parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori.

Cass. pen. n. 31565/2009

È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 267 del 2000.

Cass. pen. n. 9663/2003

L'art. 77 c.p.p., che prevede la nomina di un curatore speciale se vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, non è applicabile agli enti pubblici, per i quali il rapporto organico tra ufficio e persona fisica ad esso preposta non integra l'istituto della rappresentanza nel senso civilistico del termine, bensì si risolve nella immedesimazione tra preposto ed ente. (Fattispecie relativa ad un processo nel quale il direttore sanitario di un ospedale pubblico era imputato di peculato continuato in danno dell'ente stesso presso il quale continuava a prestare servizio ed il Pubblico Ministero aveva chiesto al Gip la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.p. in vista della eventuale costituzione di parte civile dell'ente danneggiato).

Cass. pen. n. 7726/2002

In tema di capacità processuale della parte civile, viene meno la rappresentanza del minore da parte del genitore costituitosi, allorché, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'impugnazione, il figlio sia divenuto maggiorenne; in tal caso, tuttavia, la contestazione della costituzione di parte civile per sopravvenuta invalidità è preclusa se non viene eccepita tempestivamente, subito dopo che sia compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 666/2000

Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto espressamente non derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie ai sensi dell'art. 300 c.p.p. Pertanto, in ipotesi di fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo, in assenza di una iniziativa del procuratore della parte civile, o del curatore del suo fallimento, volta a far valere la dichiarazione di fallimento medesimo ed a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 della legge fallimentare, il rapporto processuale instaurato dal fallito anteriormente al suo fallimento prosegue e non può venir meno in conseguenza della iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali problemi relativi alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito, inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso proposto da un imputato e concernente la dedotta inammissibilità della partecipazione al giudizio di appello, in sede di rinvio, della parte civile già costituita, in conseguenza del suo fallimento, dichiarato dopo la sentenza di annullamento emessa dalla stessa S.C.).

Cass. pen. n. 9725/1997

Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 c.p.c.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento; rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo.

Cass. pen. n. 3565/1997

Il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 c.p.p. non può, sostituendosi ai soggetti interessati chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Poiché tale richiesta costituisce esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica.

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