(massima n. 1)
Qualora, nel corso della trattazione delle questioni preliminari, venga eccepita la mancanza nell'atto di costituzione di parte civile della sottoscrizione del difensore, il giudice deve dichiarare l'inammissibilitą della costituzione stessa, a norma dell'art. 78, primo comma, lett. e), c.p.p., dovendosi escludere che trattasi di mera irregolaritą che possa essere tempestivamente sanata con la sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte del difensore subito dopo che la questione sia stata dedotta.