(massima n. 1)
I contrasti tra uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici.