(massima n. 1)
La misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in applicazione del primo comma dell'art. 54 c.p.p., all'Ufficio di Procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice ritenuto competente, poiché l'inefficacia sancita dall'art. 27 c.p.p. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice.