(massima n. 1)
Non sussiste un conflitto di competenza qualora un primo Gip abbia emesso il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero e successivamente, a seguito di trasmissione degli atti da una procura ad altra ritenuta territorialmente competente nel prosieguo delle indagini, un secondo Gip, ritenuta la propria competenza, emetta una nuova misura cautelare, in quanto non vi č una «contemporanea» cognizione dello stesso fatto, bensģ una diacronica investitura di giudici diversi.