(massima n. 1)
Č da considerare irrituale, ma non produttivo di nullitā assoluta o a regime c.d. Ģintermedioģ, il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmessi i dati atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero (diverso da quello che aveva originariamente proceduto), il quale abbia quindi nuovamente chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al tribunale presso il quale detto ultimo ufficio era costituito.