(massima n. 1)
Costituisce contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero, da risolversi ai sensi dell'art. 54 c.p.p., e non conflitto fra giudici, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., quello che derivi dall'avvenuta pronuncia, da parte di distinti giudici per le indagini preliminari, su richiesta dei rispettivi uffici del pubblico ministero, di provvedimenti formalmente qualificati come di archiviazione ma in realtą non rispondenti, sotto il profilo sostanzialistico, alla detta qualifica, in quanto aventi ad oggetto non la fondatezza della notitia criminis, ma l'inquadramento giuridico in una o in un'altra fattispecie astratta di reato dei fatti per cui si procede.