(massima n. 1)
Il P.M. non può mai richiedere al Gip di dichiararsi incompetente perché ove egli ritenga tale incompetenza deve trasmettere gli atti all'ufficio del P.M. presso il giudice competente; pertanto, qualora egli si rivolga al Gip presso il tribunale ove esercita le funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto Gip si dichiari incompetente posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva richiesto al Gip di dichiarare la propria incompetenza su un'istanza di dissequestro avanzata dall'indagato. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del giudice che aveva, ritenendo inammissibile la richiesta del P.M., ordinato la restituzione degli atti allo stesso affinché li rimettesse a quello ritenuto competente oppure formulasse opposizione sulla istanza di dissequestro fondata sul merito).