(massima n. 1)
La misura cautelare in corso di esecuzione rimane efficace, e non necessita pertanto di essere confermata al pari, invece, di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, nel caso in cui il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento, per ragioni di competenza, ad altro ufficio del pubblico ministero. (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 31 agosto 2006).