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Articolo 5 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Competenza della corte di assise

Dispositivo dell'art. 5 Codice di procedura penale

1. La corte di assise(1) è competente:

  1. a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni(2) [artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 578 c.p.] esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309(3)(4);
  2. b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 [600, 601 e 602] del codice penale(5)(6);
  3. c) per ogni delitto doloso [art. 43 c.p.] se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale(7);
  4. d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione(8), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962(9) e nel titolo I del libro II del codice penale(10), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni(11);
  5. d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni(12).

Note

(1) Si vedano l. 10 aprile 1951, n. 287 e l. 24 novembre 1951, n. 1324.
(2) L'articolo si riferisce a diversi delitti tra cui quello di strage (art. 422 c.p.), di epidemia (art.438 c.p.), di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di omicidio volontario (art. 575 c.p.).
(3) Si veda il t.u. sulle leggi sugli stupefacenti.
(4) Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.l. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. Il predetto decreto stabilisce altresì all'art. 1, comma 2, che si applicano tali disposizioni anche ai procedimenti in corso alla data di entrata dello stesso solo se non sia stata esercitata l'azione penale entro il 30 giugno 2010. Tuttavia, ex art. 2, comma 1, dello stesso D.L., risulta competente ugualmente il tribunale anche se sia già stata esercitata l'azione penale - ma non sia stato anche aperto il dibattimento - per i delitti previsti dall'art. 416 bis c.p. comunque aggravati.
(5) E cioè, rispettivamente, per i reati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).
(6) L'art. 6, l. della l. n. 228 dell'11 agosto 2003 (relativo alle misure contro la tratta delle persone) ha soppresso il richiamo agli articoli riportati in parentesi quadra. Pertanto, la competenza per tali reati è passata al tribunale in composizione collegiale (art. 33 bis c.p.p.).
(7) L'articolo esclude quindi dalla competenza della corte di assise di reati di cui agli artt. 586, 588 e 593 c.p. che disciplinano rispettivamente i delitti di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso.
(8) Ovvero le norme riguardanti la punizione della ricostituzione del partito fascista.
(9) Si tratta delle norme che prevedono la repressione del delitto di genocidio.
(10) Ossia i delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.).
(11) Il rinvio deve deve intendersi effettuato per i delitti di cui agli artt. 241 - 245, 247 - 249, 252, 253, 255 - 258, 261 - 265, 267, 269, 270, 270 bis, 276, 277, 280, 283 - 287, 289, 289 bis, 295, 303, 305, 306 c.p.
(12) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 12 febbraio 2010, poi convertito nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

Ratio Legis

L'articolo è volto ad individuare i reati di competenza della Corte d'Assise ovvero l'organo chiamato a giudicare i reati più gravi.

Brocardi

Ratione materiae

Spiegazione dell'art. 5 Codice di procedura penale

Premesso che i tre criteri su cui si fonda la competenza sono tre (competenza per materia, per territorio e per connessione), la norma in questione stabilisce, in tema di competenza per materia, che determinati reati particolarmente gravi siano di competenza della corte d'assise, tenendo conto sia del criterio qualitativo (la natura del reato) sia del criterio quantitativo (basato sulla pena edittale prevista per il singolo reato).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, per determinare la competenza si deve tener conto della pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, senza dover tener conto invece dell'istituto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato. Tuttavia, sempre ai fini della determinazione della competenza per materia, si deve tener conto delle circostanze speciali e ad effetto speciale (v. art. 63 c.p. per la spiegazione).

Va precisato che la norma in commento utilizza tanto il criterio qualitativo quanto quello quantitativo, prevedendo la competenza della corte d'assise (e conseguentemente della corte d'assise d'appello in secondo grado) per determinati delitti di sangue, particolarmente efferati, oltre a vari singoli reati, accomunati dal particolare allarme sociale che possono determinare. Il tribunale ordinario è invece competente in via residuale, in tutte le ipotesi di reato non previste da tale elenco, oltre ai casi in cui è competente il giudice di pace.

La corte d'assise è un giudice istituito in forma collegiale e composto da otto giudici, di cui due togati (ovvero magistrati professionali appartenenti stabilmente all'ordine giudiziario) e sei laici (che solo temporaneamente fanno parte dell'ordine giudiziario e vengono scelti tra i cittadini in possesso di determinati requisiti).

Massime relative all'art. 5 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39746/2017

Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C., in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n.104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo).

Cass. pen. n. 13938/2014

L'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, c.p.p., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 c.p., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l'azione penale).

Cass. pen. n. 47655/2011

L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010), secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore".

Cass. pen. n. 37087/2010

È ancora attribuita alla Corte di assise, pur dopo la modifica dell'art. 5 c.p.p. per effetto della novella di cui alla L. n. 228 del 2003, la competenza per i reati di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dagli artt. 601, comma secondo, e 602, comma secondo, c.p. (Fattispecie relativa a procedimento in cui l'azione penale era stata esercitata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha ulteriormente modificato l'art. 5 c.p.p.).

Cass. pen. n. 27254/2010

Pur dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d'assise, a quest'ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti "vis attractiva" per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto).

Cass. pen. n. 4964/2010

Il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, c.p. (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenga alla Corte d'Assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), c.p.p., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario.

Cass. pen. n. 39139/2002

La procedura di rilevazione delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e di assegnazione ad apposita sezione prevista dall'art. 610, primo comma, c.p.p., ha una rilevanza esclusivamente interna, attinente alla organizzazione dell'Ufficio e alla ripartizione della competenza interna tra le varie sezioni della Corte di cassazione, e non dà origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo.

Cass. pen. n. 5400/2000

A seguito della modifica dell'art. 5 c.p.p., apportata con il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109, i delitti di rapina aggravata appartengono alla competenza del tribunale, e quindi della corte d'appello in secondo grado. La stessa legge, all'art. 3, dispone che l'anzidetta norma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Quest'ultima norma non contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, sia perché la norma ha carattere generale sia perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell'art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali.

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