Quando tre o più persone si associano(1) al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati [308](2).
Note
(1)
La fattispecie ripete il modello generale dell'associazione per delinquere semplice (416), rispetto alla quale si differenzia per la natura dei delitti scopo e per la diversità del bene tutelato. A sua volta si distingue dalla fattispecie di cospirazione cui all'art. 304, in quanto è richiesto un numero minimo di tre persone.
(2)
Si tratta di una circostanza aggravante speciale a carattere misto, oggettivo e soggettivo, n quanto investe sia l'oggetto dell'azione che l'intensità del dolo. Possono essere anche delitti di diversa specie, purché diretti contro la personalità dello Stato.