Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra(1), è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata [64] se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa(2).
Note
(1)
Il reato è plurisoggettivo o meglio si tratta di un reato-accordo dal momento che la condotta presuppone l'intercorrere fra almeno due soggetti, dei quali uno necessariamente straniero, di intelligenze ovvero accordi per lo più segreti volti al conseguimento di uno scopo comune e in cui è insita un'attività cospirativa a danno dello Stato italiano. Tali accordi devono risultare diretti alternativamente a impegnare lo Stato, ovvero fargli assumere un obbligo che lo vincoli direttamente a prendere una posizione determinata a riguardo della neutralità o della guerra, o compiere atti diretti a impegnare lo Stato, ovvero qualsiasi attività di pressione sugli organi dello Stato, affinché assumano una posizione in merito alla neutralità/guerra, che altrimenti non avrebbero assunto.
(2)
Data la particolare diffusività ed influenza che la carta stampata esercita, si viene a configurare una circostanza aggravante speciale se le intelligenze sono propagandate a mezzo stampa.