(massima n. 1)
A seguito della modifica dell'art. 5 c.p.p., apportata con il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109, i delitti di rapina aggravata appartengono alla competenza del tribunale, e quindi della corte d'appello in secondo grado. La stessa legge, all'art. 3, dispone che l'anzidetta norma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra indicato, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. Quest'ultima norma non contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale, sia perché la norma ha carattere generale sia perché deve riconoscersi la discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina della competenza, laddove un contrasto con la norma costituzionale dell'art. 25 potrebbe ravvisarsi solo se una disposizione di legge sottraesse il caso concreto alle regole generali.