(massima n. 1)
L'applicazione retroattiva dell'art. 5 cod. proc. pen. (nel testo vigente), che assegna alla competenza del tribunale i reati associativi, "quoad titulum", comunque aggravati, in deroga alla generale competenza "quoad poenam" della corte d'assise, risulta imposta dall'interpretazione letterale della norma di diritto transitorio (art. 1, comma primo, lett. a, d. l. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010), secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole" e affatto coerente con la inequivocabile "intenzione del legislatore".