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Articolo 33 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

Dispositivo dell'art. 33 bis Codice di procedura penale

(1)1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale [33 ter c.p.p.] i seguenti reati, consumati o tentati:

  1. a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
  2. b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
  3. c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433 bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609 bis, 609 quater e 644 del codice penale;(2)
  4. d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del Codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati(3);
  5. e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
  6. f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
  7. g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  8. h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
  9. i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
  10. i-bis) delitti previsti dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43(4).
  11. l) delitto previsto dall'articolo 593 ter del codice penale;(5)
  12. m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
  13. n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
  14. o) delitto previsto dall'articolo 512 bis del codice penale;(6)
  15. p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  16. q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33 ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4(7)(8).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 169 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51 relativo alle norme che hanno istituito il giudice unico, poi sostituito dall'art. 10 della l. del 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Lettera modificata dall'art. 8, L. 28/04/2015, n. 58 con decorrenza dal 28/05/2015.
(3) Tale lettera è stata sostituita dall'art. 6, del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Tale decreto rientra nell'insieme delle modifiche disciplinari in materia di diritto societario delegate al governo con legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001. Per quanto attiene alla modifica della disciplina penale della società commerciali, in particolare, si veda quanto previsto alla lettera l) per cui è stato stabilito che i reati societari oggetto di riforma siano trattati dal tribunale in composizione collegiale . Ugualmente al tribunale collegiale spettano tutti i reati previsti dal codice civile in materia di società e consorzi previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile come modificato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in origine solo i reati di cui agli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 c.c., e connesse disposizioni estensive erano attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale). Le modifiche apportate sono notevoli in quanto volte ad enfatizzare l'aspetto preservativo di tali innovazioni; tuttavia, sebbene le modifiche siano in linea con le riforme degli ultimi anni, tanto da prevedere la classificazione di talune fattispecie come ipotesi contravvenzionali o di prevedere pene esigue per alcune ipotesi delittuose (si veda la legge Carotti, così come la depenalizzazione del '99 nonché l'attribuzione di competenza penale al giudice di pace) i primi commenti hanno disatteso le aspettative ignorando l'aspetto deflazionistico dell modifiche.
(4) Tale lettera è stata inserita dall'art. 5, c. 1, della l. del 19 marzo 2001, n. 92 relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
(5) Lettera l) modificata dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(6) Lettera o) modificata dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(7) Tale comma, disciplinante il criterio quantitativo, è stato oggetto di modifica dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479: in particolare i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni sono stati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
La predetta legge ha modificato altresì le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica, introducendo il limite dei dieci anni di reclusione; infine ha stabilito che il calcolo della pena debba essere effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 c.p.p. - modificando quanto previsto dal d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51 - piuttosto che sulla base della previsione di cui all'art. 157 c.p. relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Rileva evidenziare quanto previsto dalla Suprema Corte circa la determinazione della pena: specifica infatti l'opportunità di prendere in considerazione la legge sostanziale relativa alle fattispecie e alle disposizioni di legge che la disciplinano coincidenti, di norma, con quanto previsto dal codice sul reato in generale (Cass. S.U. 7551/98). Infine, tale comma è stato inoltre modificato dall'art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, il quale specifica che permangono nell'attribuzione del tribunale in composizione collegiale i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni, anche qualora si trattasse di delitto tentato.
(8) È opportuno segnalare che spettano alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anche quei casi che sono stati espressamente previsti da disposizioni normative così come previsto dall'art. 33 ter, II comma, c.p.p.

Ratio Legis

L'articolo individua i criteri di attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale.



Spiegazione dell'art. 33 bis Codice di procedura penale

Il legislatore impone di stabilire, oltre a quale sia il giudice competente, di individuare la corretta distribuzione dei processi tra il tribunale in composizione monocratica o collegiale. Tale sottocategoria si chiama attribuzione.

Già l'art. 6 c.p.p. stabiliva quali siano i reati di competenza della Corte d'assise e quali di competenza del tribunale: in particolare appartengono alla competenza del tribunale tutti quelli che non spettano alla Corte d'assise o del giudice di pace (introducendo, così, un criterio residuale circa la competenza del tribunale).

Gli artt. 33 bis e 33 ter c.p.p. invece, sono volti rispettivamente a determinare quali reati siano attribuiti al tribunale in composizione collegiale e quali spettino a quello in composizione monocratica. Il codice individua due criteri: un primo di natura qualitativa (effettua un'elencazione dei singoli reati, tra cui vi sono quelli riconducibili all'associazione a delinquere, i delitti concernenti le armi, reati in materia di aborto, l'usura, ...), un secondo di natura quantitativa (pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni, ma inferiore ai 24). Sebbene i reati di competenza del tribunale siano residuali rispetto a quelli della Corte d'Assise, si evince che nella ripartizione all'interno dello stesso tribunale tra collegiale e monocratico, sono attribuiti alla competenza del primo quelli di maggiore gravità.

La questione va risolta di volta in volta partendo innanzitutto dal criterio quantitativo di cui al comma 2, il quale prevede che sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale tutti i delitti (eccettuati quelli elencati nell'art. 33 ter), anche tentati, puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per determinare la corretta attribuzione si deve tener conto della pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, senza dover tener conto invece dell'istituto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato. Tuttavia, sempre ai fini di tale determinazione, si deve tener conto delle circostanze speciali e ad effetto speciale (v. art. 63 c.p. per la spiegazione). Per tutti gli altri delitti, non ricompresi nemmeno nella lista di cui al comma 1, è competente il tribunale in composizione monocratica.

Sebbene l'articolo in esame sia stato modificato dall'art. 10 della l. 16 dicembre 1999, n. 479, è rimasto in vigore il criterio qualitativo che elenca le ipotesi di reato attribuite alla cognizione del tribunale in composizione collegiale. In esso vi rientrano altresì ipotesi di reato di effettiva gravità. Per poter armonizzare al meglio il criterio qualitativo con quello quantitativo, sono state escluse dalla formulazione le fattispecie comunque sanzionate con la pena della reclusione superiore a dieci anni.

Massime relative all'art. 33 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1656/2013

In applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 33 bis, comma secondo, c.p.p., rientra tra i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, circostanziato ai sensi dell'art. 339, comma secondo, c.p., da considerarsi come circostanza aggravante ad effetto speciale.

Cass. pen. n. 21772/2011

La partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, c.p.p., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice.

Cass. pen. n. 27254/2010

Pur dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010 n. 10 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale), convertito nella L. 6 aprile 2010 n. 52, che ha attribuito al tribunale la competenza per l'associazione di tipo mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della L. n. 251 del 2005, in quella della Corte d'assise, a quest'ultima continua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti "vis attractiva" per connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima. (Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimento non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di promotore di un'associazione mafiosa, era stato separato dal troncone principale, ma non era approdato ancora al dibattimento, come quello principale, in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise, designata come giudice competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di precedente conflitto).

Cass. pen. n. 17328/2004

Nel caso di omicidio colposo plurimo, previsto dall'art. 589, comma terzo, c.p., dando luogo tale previsione alla configurabilità non di un unico reato, ma di un concorso formale tra più reati con distinti eventi derivanti da un'unica condotta ed unificati solo ai fini del calcolo della pena complessiva, secondo criteri di favore per il reo, la competenza a giudicare appartiene, come per l'omicidio colposo singolo, al tribunale in composizione monocratica.

Cass. pen. n. 45798/2001

Il disposto di cui all'art. 33 bis, comma 1, lett. n), c.p.p., per il quale è attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza per il «delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982 n. 646 in materia di misure di prevenzione», trova applicazione soltanto con riguardo a reati che abbiano natura finanziaria, valutaria o societaria e siano stati commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ovvero siano stati condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, risolvendo un conflitto, ha affermato la competenza del tribunale monocratico a conoscere del reato — ritenuto non finanziario — di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 31 della citata legge n. 646/1982).

Cass. pen. n. 27019/2001

L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 bis c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).

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