(1)1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale [33 ter c.p.p.] i seguenti reati, consumati o tentati:
- a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
- b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
- c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433 bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609 bis, 609 quater e 644 del codice penale;(2)
- d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del Codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati(3);
- e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
- f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
- g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
- i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- i-bis) delitti previsti dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43(4).
- l) delitto previsto dall'articolo 593 ter del codice penale;(5)
- m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
- n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
- o) delitto previsto dall'articolo 512 bis del codice penale;(6)
- p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33 ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4(7)(8).
Note
(1)
Questo articolo è stato inserito dall'art. 169 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51 relativo alle norme che hanno istituito il giudice unico, poi sostituito dall'art. 10 della l. del 16 dicembre 1999, n. 479.
(2)
Lettera modificata dall'art. 8, L. 28/04/2015, n. 58 con decorrenza dal 28/05/2015.
(3)
Tale lettera è stata sostituita dall'art. 6, del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Tale decreto rientra nell'insieme delle modifiche disciplinari in materia di diritto societario delegate al governo con legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001. Per quanto attiene alla modifica della disciplina penale della società commerciali, in particolare, si veda quanto previsto alla lettera l) per cui è stato stabilito che i reati societari oggetto di riforma siano trattati dal tribunale in composizione collegiale . Ugualmente al tribunale collegiale spettano tutti i reati previsti dal codice civile in materia di società e consorzi previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile come modificato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in origine solo i reati di cui agli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 c.c., e connesse disposizioni estensive erano attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale). Le modifiche apportate sono notevoli in quanto volte ad enfatizzare l'aspetto preservativo di tali innovazioni; tuttavia, sebbene le modifiche siano in linea con le riforme degli ultimi anni, tanto da prevedere la classificazione di talune fattispecie come ipotesi contravvenzionali o di prevedere pene esigue per alcune ipotesi delittuose (si veda la legge Carotti, così come la depenalizzazione del '99 nonché l'attribuzione di competenza penale al giudice di pace) i primi commenti hanno disatteso le aspettative ignorando l'aspetto deflazionistico dell modifiche.
(4)
Tale lettera è stata inserita dall'art. 5, c. 1, della l. del 19 marzo 2001, n. 92 relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
(5)
Lettera l) modificata dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(6)
Lettera o) modificata dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(7)
Tale comma, disciplinante il criterio quantitativo, è stato oggetto di modifica dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479: in particolare i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni sono stati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
La predetta legge ha modificato altresì le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica, introducendo il limite dei dieci anni di reclusione; infine ha stabilito che il calcolo della pena debba essere effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 c.p.p. - modificando quanto previsto dal d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51 - piuttosto che sulla base della previsione di cui all'art. 157 c.p. relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Rileva evidenziare quanto previsto dalla Suprema Corte circa la determinazione della pena: specifica infatti l'opportunità di prendere in considerazione la legge sostanziale relativa alle fattispecie e alle disposizioni di legge che la disciplinano coincidenti, di norma, con quanto previsto dal codice sul reato in generale (Cass. S.U. 7551/98). Infine, tale comma è stato inoltre modificato dall'art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, il quale specifica che permangono nell'attribuzione del tribunale in composizione collegiale i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni, anche qualora si trattasse di delitto tentato.
La predetta legge ha modificato altresì le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica, introducendo il limite dei dieci anni di reclusione; infine ha stabilito che il calcolo della pena debba essere effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 c.p.p. - modificando quanto previsto dal d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51 - piuttosto che sulla base della previsione di cui all'art. 157 c.p. relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Rileva evidenziare quanto previsto dalla Suprema Corte circa la determinazione della pena: specifica infatti l'opportunità di prendere in considerazione la legge sostanziale relativa alle fattispecie e alle disposizioni di legge che la disciplinano coincidenti, di norma, con quanto previsto dal codice sul reato in generale (Cass. S.U. 7551/98). Infine, tale comma è stato inoltre modificato dall'art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, il quale specifica che permangono nell'attribuzione del tribunale in composizione collegiale i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni, anche qualora si trattasse di delitto tentato.