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Articolo 581 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Forma dell'impugnazione

Dispositivo dell'art. 581 Codice di procedura penale

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità(1):

  1. a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione [597];
  2. b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
  3. c) delle richieste, anche istruttorie;
  4. d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta(2).

1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione(3).

1-ter. [COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114](3)(4).

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio(3)(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.


__________________

(1) L'osservanza di tali disposizioni è stabilita a pena di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c).
(2) Articolo così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(3) Comma introdotto dall'art. 33, co. 1, lett. d) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").
(4) L'art. 2, comma 1, lettera o) della L. 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto l'abrogazione del comma 1-ter e la modifica del comma 1-quater.

Ratio Legis

Al fine di rispondere a precise esigenze di garanzia, la proposizione dell’impugnazione soggiace a precise regole formali (forma, presentazione e termini per impugnare), stabilite a pena di inammissibilità.

Spiegazione dell'art. 581 Codice di procedura penale

La norma in commento (modificata prima dalla riforma Cartabia e poi dalla successiva riforma Nordio) disciplina la forma dell’impugnazione.

Il comma 1 stabilisce che l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso. Inoltre, nell’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, devono essere enunciati:
  • i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Il capo corrisponde il capo di imputazione, mentre il punto è il profilo decisionale riconducibile a quel capo di imputazione (ad esempio, punto circa la responsabilità penale, punto circa la commisurazione della pena);
  • le prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’erronea valutazione;
  • le richieste (ciò che l’impugnante chiede al giudice di seconde cure come, ad esempio, l'annullamento della precedente sentenza o la riforma), comprese anche quelle istruttorie;
  • i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che giustificano la richiesta (tenendo presente che il comma 4 dell’art. 585 del c.p.p. stabilisce che, fino a quindici giorni prima dell’udienza, possono essere presentati motivi nuovi).

Proprio al fine di alzare la qualità dell’atto di impugnazione e rendere più efficiente il giudizio di impugnazione, la riforma Cartabia ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 581 c.p.p.. La scopo della riforma viene seguito attraverso il rafforzamento del principio di specificità dei motivi. Infatti, come precisato dal nuovo comma 1-bis, l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, con riguardo ai capi e punti della decisione a cui si riferisce l’impugnazione, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i motivi.

La riforma Cartabia aveva anche introdotto il comma 1-ter, poi abrogato dalla riforma Nordio (L. n. 114 del 2024). La norma stabiliva che, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, doveva essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tale previsione aveva il duplice scopo di semplificare il lavoro delle cancellerie e di diminuire le probabilità di celebrare un giudizio di impugnazione nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data di udienza.

Dunque, tale adempimento è stato eliminato.
Inoltre, la riforma Nordio ha anche modificato il comma 1-quater (introdotto dalla riforma Cartabia). La L. n. 114 del 2024 ha circoscritto la previsione soltanto all’impugnazione del difensore d’ufficio dell’assente.
Nella previgente versione del comma 1-quater, la norma prevedeva che, nel caso di imputato nei cui confronti si fosse proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore, doveva essere depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
A seguito della riforma Nordio, tale disposizione è stata limitata solo all’impugnazione del difensore d’ufficio dell’assente. Di conseguenza, quando si è proceduto in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio – con l'atto di impugnazione – deve, a pena di inammissibilità, depositare lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e inserire l'elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Va precisato che, ai sensi dell’art. 591 del c.p.p., l’inosservanza delle disposizioni relative alla forma dettate in questo articolo determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione dei criteri di cui alla legge delega si modifica la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell’impugnazione, nonché ai termini per proporla.
Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria.


Nel nuovo comma 1 bis dell’art. 581 c.p.p. è innanzitutto prevista la causa d’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.


Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello.


Il comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.


In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1.

Massime relative all'art. 581 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34504/2018

Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

Cass. pen. n. 8825/2017

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 6903/2017

La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico.

Cass. pen. n. 7994/2015

In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate).

Cass. pen. n. 5619/2015

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 4184/2015

I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente la configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 l. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell'imputato proposta con l'atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell'aggravante del danno di speciale gravità, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversità della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all'affermazione di responsabilità, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile).

Cass. pen. n. 42841/2014

In tema di impugnazioni, la specificità necessaria per la valida formulazione dei motivi di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, in considerazione della natura del mezzo proposto, avente natura di gravame di tipo devolutivo, atto a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è sufficiente che la parte indichi i punti della sentenza di primo grado da riesaminare e le ragioni della richiesta.

Cass. pen. n. 37392/2014

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 c.p., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

Cass. pen. n. 18746/2014

L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonchè del principio del "favor impugnationis". (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la genericità dell'appello va valutata confrontando le censure articolate nell'impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato).

Cass. pen. n. 13446/2014

Il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.

Cass. pen. n. 8345/2014

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell'atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all'arresto)

Cass. pen. n. 6609/2014

È ammissibile l'appello quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, indicandone le ragioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza che dichiarava inammissibile per genericità l'appello del ricorrente, con il quale era stata richiesta la derubricazione del reato nell'ipotesi tenue prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen.).

Cass. pen. n. 51738/2013

È inammissibile l'atto di appello che, pur individuando il punto della sentenza censurato che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello nonché la diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, sia privo dell'indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione appellata.

Cass. pen. n. 28269/2009

È legittimo il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare l'appello contro la decisione del giudice che abbia respinto l'istanza di revoca di misura cautelare (nella specie obbligo di dimora), richiami, facendola propria, la motivazione della decisione in precedenza emessa ed avente ad oggetto le medesime questioni; del pari la motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 310 c.p.p. può far riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, pronunciati dallo stesso organo giudicante, sempre nell'ambito della stessa controversia e sulle medesime questioni.

Cass. pen. n. 47414/2008

In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, c.p.p.

Cass. pen. n. 40243/2008

L'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme agli affermati principi l'appello del pubblico ministero nel quale, seppure sinteticamente, si lamentava la mancata considerazione nella sentenza assolutoria di primo grado del fatto che gli imputati dovevano rispondere del reato di omicidio colposo contestato, in quanto titolari di una posizione di garanzia, in relazione al tipo di evento verificatosi in ragione delle rispettive qualifiche).

Cass. pen. n. 36541/2008

È inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 c.p.p., proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando ) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007 ).

Cass. pen. n. 35492/2007

In tema di inammissibilità dell'impugnazione, la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima).

Cass. pen. n. 34270/2007

L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).

Cass. pen. n. 31912/2007

La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione.

Cass. pen. n. 38467/2006

Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l'atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo).

Cass. pen. n. 21978/2006

In tema di motivi di ricorso per cassazione, per la deduzione del vizio di motivazione in riguardo ad atti del processo specificamente indicati è onere del ricorrente l'identificazione dell'atto processuale di riferimento, l'individuazione dell'elemento di fatto o del dato di prova che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, la prova della verità dell'elemento di fatto o del dato di prova richiamato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, l'indicazione delle ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 23428/2005

L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.

Cass. pen. n. 42764/2003

L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall'atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacchè è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero consistente in una memoria del tutto mancante di richiesta essendosi l'appellante limitato a richiedere i “provvedimenti conseguenti”).

Cass. pen. n. 23412/2003

L'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai sensi dell'art. 581 lett. b c.p.p., ma queste possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata; infatti l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del favor impugnationis.

Cass. pen. n. 33542/2001

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c) c.p.p. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).

Cass. pen. n. 159/2001

In tema di ricorso per cassazione, è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce l'inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevazione probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si è limitata a sostenere la inutilizzabilità di uno tra i molti verbali di interrogatorio, resi da un collaboratore di giustizia).

Cass. pen. n. 1693/2000

In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilità originaria (per difetto dei requisiti genetici della specificità e dell'interesse) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'intervenuta successiva depenalizzazione del reato.

Cass. pen. n. 8803/1999

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (Fattispecie in cui il P.M. aveva fatto rinvio «all'imponente massa di intercettazioni telefoniche», senza indicare da quali telefonate intercettate si potevano trarre elementi a carico dei prevenuti).

Cass. pen. n. 1472/1999

Le norme in materia di impugnazione, pur essendo ispirate a un articolato formalismo, finalizzato a delimitare gli esatti confini della cognizione del giudice del gravame, vanno comunque interpretate alla luce del principio del favor separationis, di tal che, ai fini della individuazione delle censure, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che dal complesso dell'atto di impugnazione del pubblico ministero emergesse la sua volontà di interporre appello, in ordine alla misura della pena, anche nei confronti di alcuni imputati i cui nomi non erano stati formalmente ripetuti in una parte dell'atto).

Cass. pen. n. 11493/1998

La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la quale si caratterizza per l'inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale. (Principio affermato con riferimento a un caso di mancanza di specificità del motivo a sostegno di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Cass. pen. n. 8024/1998

La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non è di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un dies a quo per l'impugnazione (art. 585, secondo comma, c.p.p.) ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata. (Fattispecie in tema di appello).

Cass. pen. n. 6383/1998

L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale «La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione», annullando senza rinvio la decisione impugnata).

Cass. pen. n. 5500/1998

In tema di forma dell'impugnazione, l'art. 581, lettere a) e c) c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità che l'impugnazione si proponga per mezzo della indicazione dei capi e dei punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, con l'enunciazione dei motivi e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente personale della decisione impugnata, valida per la posizione del singolo ricorrente, tenuta distinta da quelle che sono le conseguenze della decisione favorevole ad altro coimputato riguardanti l'effetto estensivo, tanto che questo è applicabile indipendentemente dall'impugnazione dell'interessato.

Cass. pen. n. 539/1998

La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi.

Cass. pen. n. 5857/1997

In tema di impugnazioni, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione con l'analitica indicazione degli elementi di cui all'art. 581 c.p.p., dovendosi invece dare prevalenza alla volontà manifestata dalla parte ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'unico atto d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni.

Cass. pen. n. 3608/1997

È inammissibile sia l'impugnazione proposta dall'imputato, che si limiti a richiamare semplicemente i motivi dedotti in appello o presentati dal coimputato o dal responsabile civile o, fuori termine, dal suo difensore; sia dall'impugnazione proposta dalla procura generale, che si limiti al nudo rinvio alla motivazione formulata dalla Procura della Repubblica o dalla parte civile.

Cass. pen. n. 2314/1997

In materia di limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, che vanno definiti con riferimento ai contenuti oggettivi dei motivi e non alla sola volontà dell'appellante, l'interpretazione del giudice può supplire all'eventuale insufficienza delle indicazioni esplicite al fine di individuare l'esatta portata dell'impugnazione in relazione agli effettivi contenuti della decisione impugnata.

Cass. pen. n. 1164/1996

Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Fattispecie relativa ad atto di appello ex art. 310 c.p.p., proposto dai difensori dell'indagato a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era affermata la necessità della sottoscrizione solo per le parti private).

Cass. pen. n. 5161/1996

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Cass. pen. n. 21/1995

La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 c.p.p., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato.

Cass. pen. n. 2715/1994

La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata - a pena di inammissibilità - da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l'impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l'impugnazione stessa venga presentata personalmente dall'interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame.

Cass. pen. n. 2498/1994

È ammissibile l'impugnazione dell'imputato (nella specie, istanza di riesame) sottoscritta con il semplice crocesegno, ma presentata al direttore del carcere in cui l'imputato stesso si trovi detenuto.

Cass. pen. n. 4957/1994

Poiché l'atto di impugnazione nel codice vigente si articola nella dichiarazione e nella contestuale enunciazione di motivi e la mancanza del requisito della specificità dei motivi determina una causa di inammissibilità originaria, rendendo l'atto inidoneo all'introduzione del giudizio. Ne deriva la possibilità di prendere in esame l'eventualità di uno jus superveniens più favorevole. (Nella specie è intervenuta nelle more la depenalizzazione del reato di costituzione di deposito di g.p.l.).

Cass. pen. n. 11417/1993

Tra i requisiti formali dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della «richiesta», categoria non prevista dagli artt. 197 e 201 c.p.p. 1930. Detto requisito, conseguenziale alla natura di negozio processuale dell'impugnazione e dell'effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l'impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 10296/1993

L'art. 591, primo comma, lettera c) c.p.p. che commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. - norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato - deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. (Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia).

Cass. pen. n. 4165/1993

In tema di impugnazione, non assume il carattere della genericità, che produce inammissibilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (artt. 591, primo comma, lettera c e 581, lettera c, c.p.p.) l'atto di appello cumulativo del pubblico ministero che, pur non soggettivamente indicando gli elementi di fatto sui quali fonda le censure al provvedimento impugnato, motiva le ragioni per le quali adisce il giudice dell'impugnazione con l'elencazione di elementi probatori comuni nella loro natura giuridica a tutti gli appellati, pur se singolarmente diversificati per ciascun soggetto, purché trattisi di elementi già acquisiti agli atti e portati a conoscenza degli interessati e identificabili con mera indicazione di rinvio ad altro atto o provvedimento acquisito nel procedimento.

Cass. pen. n. 7162/1993

È ammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione), quando, pur essendo stata presentata la sola dichiarazione di gravame senza motivi, l'atto venga rinnovato nei termini integralmente attraverso il deposito di un documento unico, contenente sia la parte dichiarativa, che quella argomentativa.

Cass. pen. n. 1965/1992

È ammissibile il gravame, qualora manchi la data del provvedimento impugnato, purché nell'atto siano indicati tutti gli elementi utili per individuare gli estremi del medesimo. (Nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la parte aveva specificato il numero di registro generale della sezione riesami. La Cassazione ha ritenuto che tale precisazione fosse sufficiente, pur in assenza della data).

Cass. pen. n. 2346/1992

L'adozione del rito abbreviato, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, comporta che le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate in detti procedimenti debbano essere proposte nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p. e nelle forme previste dagli artt. 581 e seguenti stesso codice.

Cass. pen. n. 4792/1992

In tema di impugnazioni, la nuda dichiarazione di appellare priva delle contestuali o successive (purché nei termini di rito) enunciazioni dei motivi e degli altri elementi indicati nell'art. 581 nuovo c.p.p., è da ritenersi inidonea a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da altra parte processuale, attesa che una tale dichiarazione priva dei requisiti prescritti, non potendo tecnicamente essere qualificata impugnazione non può produrre alcuno degli effetti propri di tale istituto processuale. (Fattispecie di procedimento con rito abbreviato a conclusione del quale il difensore dell'imputato aveva depositato dichiarazione di appello con riserva, mai sciolta, di motivazione, mentre successivamente e ritualmente il P.G. aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, dichiarata l'inammissibilità della dichiarazione de qua ha esaminato il ricorso del P.G., senza convertirlo in appello).

Cass. pen. n. 6598/1991

A norma dell'art. 581 nuovo c.p.p. le impugnazioni sono proposte con un unico atto che deve contenere tutti gli elementi tassativamente richiesti dalla legge processuale. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale carenza di tali requisiti e la decorrenza del termine per proporre una valida impugnazione, comportandone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 stesso codice, provocano l'effetto di rendere irrevocabile il provvedimento impugnato e perciò non più sindacabile da parte del giudice dell'impugnazione, anche in presenza di nullità insanabile. (Nella fattispecie la nullità dedotta con la tardiva impugnazione proposta, era costituita dall'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per il giudizio direttissimo).

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Consulenze legali
relative all'articolo 581 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ANONIMO .. chiede
giovedì 28/12/2023
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente parere di rito penale:

Il Giudice monocratico di primo grado ha chiuso il dibattimento e contestualmente ha emesso la sentenza di condanna, nonostante l’assenza dell’imputato all’udienza in questione. L’assenza dell’imputato non rinunciante a partecipare era dovuta ad un legittimo impedimento per ragioni di salute.

Il difensore di fiducia nel settembre 2022, preporne appello depositandolo (cartaceo) presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza.
Il difensore ha depositato l’atto di appello senza lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio poiché l’art. 578 bis c.p.p. (comma ter e quater) non era ancora vigente (30.12.2022) al momento del deposito cartaceo dell’atto di appello.

L’impugnazione prevedeva uno specifico motivo di appello, ossia si è chiesto alla Corte di Appello di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex art. 604 comma 5-bis. (prima parte, nella formulazione previgente).
Successivamente, la Corte di Appello notifica il decreto di citazione a giudizio con la data dell’udienza per la delibera.
Il giudizio si è svolto con rito cartolare.

La Corte di appello ha ritenuto l’impugnazione ammissibile, e nel merito ha rigettato la richiesta di nullità della sentenza ex art. 604 comma 5 bis cit..

Ora il difensore proporrà l’ impugnazione della sentenza di appello presso la Corte di Cassazione.

Alla luce della fattispecie prospettata la domanda è: nell’invio telematico dell’atto di impugnazione alla Corte di Cassazione, il difensore dovrà osservare quanto stabilito dal comma 1 quater art. 581 c.p.p. o altro ?

Questo considerando che, con l’atto di appello l’imputato precedentemente giudicato in sua assenza in primo grado, ha comunque sottoscritto dopo la sentenza di primo grado la procura speciale e l’elezione e di domicilio standard per impugnare la sentenza di primo grado in appello, senza tuttavia rilasciare la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. ( art. 578 bis comma 1-ter e quater).

Pertanto, sembrerebbe che nel ricorso in cassazione l’imputato non debba essere considerato assente ( art. 578 comma 1 quater) poiché è comparso nel processo di secondo grado.

In sostanza si chiede nella fattispecie come si deve comportare sul tema in oggetto il difensore circa il novellato art. 581 c.p.p.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/01/2024
L’art. 581, comma 1 quater c.p.p., fa seguito alle modifiche normative dovute alla riforma Cartabia che ha sensibilmente modificato la disciplina dell’assenza dell’imputato.
In buona sostanza la riforma in parola ha rafforzato le garanzie conoscitive del procedimento penale da parte dell’imputato imponendo che alla dichiarazione di assenza si addivenga solo laddove si abbia la ragionevole certezza (raggiunta anche attraverso la reiterazione delle notifiche nelle mani dell’imputato) che l’imputato predetto effettivamente sappia dell’esistenza della vicenda penale e decida in modo consapevole di non parteciparvi.

Va da sé che non appena l’imputato compaia in udienza, il giudice procede con ordinanza alla revoca della dichiarazione di assenza e, da quel momento, il soggetto viene ritenuto presente.

Da quanto rappresentato nella richiesta di parere, dunque, emerge che nel caso di specie non possa parlarsi di assenza in senso tecnico in quanto l’imputato in grado di appello è comparso ed è stato ritenuto quindi presente.

Stante quanto su detto è ovvio che ai fini del ricorso per Cassazione non occorra alcuno specifico mandato a impugnare in quanto non sussiste il presupposto di cui al comma 1 quater dell’art. 581 c.p.p.

Il mandato, dunque, non occorre ma non per questo non può essere allegato al ricorso. Anzi, nell’odierno contesto processuale, preda di una estrema confusione normativa e operativa, si consiglia comunque di procedere alla redazione del mandato a impugnare per essere certi che il ricorso non venga dichiarato inammissibile.