(massima n. 1)
In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l'inammissibilitā originaria (per difetto dei requisiti genetici della specificitā e dell'interesse) deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilitā di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'intervenuta successiva depenalizzazione del reato.