(massima n. 1)
Il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater risulta coerente con la finalitā di garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione. E ciō accade sia per l'imputato presente, come anche per quello assente nel grado di giudizio precedente, che quanto a tale profilo sono in situazione di paritā. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha una evidente e plausibile funzione ulteriore, quella di consentire per entrambi la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che č il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come č per gli altri atti introduttivi, ai sensi dell'art. 157-ter c.p.p., commi 1 e 3, e art. 601 c.p.p. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto.