Cassazione penale Sez. V sentenza n. 46831 del 17 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater risulta coerente con la finalitā di garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione. E ciō accade sia per l'imputato presente, come anche per quello assente nel grado di giudizio precedente, che quanto a tale profilo sono in situazione di paritā. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha una evidente e plausibile funzione ulteriore, quella di consentire per entrambi la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che č il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come č per gli altri atti introduttivi, ai sensi dell'art. 157-ter c.p.p., commi 1 e 3, e art. 601 c.p.p. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto.

(massima n. 2)

In tema di mandato di arresto europeo, qualora col differimento della consegna per l'esecuzione di sentenza di condanna emessa dallo Stato di esecuzione venga disposto, ai sensi dell'art. 12 decisione quadro 2002/584/GAI, anche il mantenimento della custodia cautelare a carico della persona richiesta fino alla data in cui la consegna č stata rinviata, la detenzione sofferta all'estero deve considerarsi subita a causa e per effetto del mandato di arresto europeo, con conseguente sua computabilitā agli effetti degli artt. 303, 304 e 657 cod. proc. pen. e deduzione del corrispondente periodo dalla durata di custodia o detenzione da scontare in Italia, in applicazione dell'art. 33 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato da Corte cost. n. 143 del 2008.

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