(massima n. 1)
In tema di inammissibilitā dell'impugnazione, la mancanza di specificitā dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si č limitato a riproporre le stesse osservazioni giā adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima).