Fin quando la
sentenza di primo grado è ancora appellabile per mancato decorso del termine di
impugnazione, non può essere in alcun modo soggetta a
revocazione, in quanto i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello.
Il primo comma ammette la proponibilità della domanda di revocazione limitatamente ad uno dei motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’
art. 395 del c.p.c (cd. revocazione straordinaria), subordinandola alla duplice condizione che sia scaduto il termine per proporre l'appello e che “
la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia di cui al n. 6” siano avvenuti dopo il decorso del termine.
Costituisce questione di natura processuale l'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello (condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396), la quale, come tale, non può formare oggetto di
cosa giudicata in senso sostanziale.
La mancata menzione dei motivi di cui ai nn. 4 e 5 si giustifica con il fatto che gli stessi sono immediatamente rilevabili dalla sentenza.
Come si ricava dalla semplice lettura di questa norma, tra revocazione ed appello non sussiste un rapporto di concorrenza bensì di subordinazione ovvero di sussidiarietà della revocazione rispetto all'appello (la revocazione è ammissibile solo quando l'appello è escluso).
Il secondo comma stabilisce, ad ulteriore conferma del rapporto intercorrente tra revocazione e appello, che qualora i fatti a cui si ricollega la decorrenza del termine per proporre la revocazione straordinaria sopraggiungano durante il corso del termine per proporre l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento, in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
E’ stato dunque rilevato che, se i fatti si determinano durante l'anno, essi devono essere fatti valere, entro tale termine, con l'appello, mentre, se ciò accade negli ultimi trenta giorni dell'anno, si verifica la proroga prevista dal 2° co.
Affinchè possa operare la proroga del termine per l'appello, l'appellante deve offrire la
prova di aver recuperato, durante il corso di tale termine, documenti decisivi e non semplicemente utili per la definizione della controversia, nonché deve fornire prova della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima tali documenti.