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Articolo 396 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello

Dispositivo dell'art. 396 Codice di procedura civile

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto (1).

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Note

(1) Qualora non sia ancora decorso il termine per proporre appello, la sentenza di primo grado dovrà essere impugnata con il normale mezzo di gravame. In tal caso, infatti, i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello, essendo quest'ultimo un rimedio impugnatorio a carattere generale.

Spiegazione dell'art. 396 Codice di procedura civile

Fin quando la sentenza di primo grado è ancora appellabile per mancato decorso del termine di impugnazione, non può essere in alcun modo soggetta a revocazione, in quanto i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello.

Il primo comma ammette la proponibilità della domanda di revocazione limitatamente ad uno dei motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del c.p.c (cd. revocazione straordinaria), subordinandola alla duplice condizione che sia scaduto il termine per proporre l'appello e che “la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia di cui al n. 6” siano avvenuti dopo il decorso del termine.

Costituisce questione di natura processuale l'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello (condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396), la quale, come tale, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale.

La mancata menzione dei motivi di cui ai nn. 4 e 5 si giustifica con il fatto che gli stessi sono immediatamente rilevabili dalla sentenza.

Come si ricava dalla semplice lettura di questa norma, tra revocazione ed appello non sussiste un rapporto di concorrenza bensì di subordinazione ovvero di sussidiarietà della revocazione rispetto all'appello (la revocazione è ammissibile solo quando l'appello è escluso).

Il secondo comma stabilisce, ad ulteriore conferma del rapporto intercorrente tra revocazione e appello, che qualora i fatti a cui si ricollega la decorrenza del termine per proporre la revocazione straordinaria sopraggiungano durante il corso del termine per proporre l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento, in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

E’ stato dunque rilevato che, se i fatti si determinano durante l'anno, essi devono essere fatti valere, entro tale termine, con l'appello, mentre, se ciò accade negli ultimi trenta giorni dell'anno, si verifica la proroga prevista dal 2° co.

Affinchè possa operare la proroga del termine per l'appello, l'appellante deve offrire la prova di aver recuperato, durante il corso di tale termine, documenti decisivi e non semplicemente utili per la definizione della controversia, nonché deve fornire prova della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima tali documenti.

Massime relative all'art. 396 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19233/2015

Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata.

Cass. civ. n. 6737/2002

L'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, ai fini della verifica di susistenza della condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396, primo comma, c.p.c., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto; ne deriva che il giudice dell'appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.

Cass. civ. n. 2894/1982

Ai fini della proroga del termine per l'appello, prevista dal secondo comma dell'art. 396 c.p.c., l'appellante deve offrire la prova del recupero, durante il corso di tale termine, di documenti «decisivi», e non già semplicemente «utili», per la definizione della controversia nonché la prova della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima i documenti suddetti.

Cass. civ. n. 2308/1966

Il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio se le domande di revocazione per dolo, o per rinvenimento di documenti decisivi, siano state proposte nel termine stabilito dalla legge a pena di inammissibilità, a meno che l'indagine si appalesi superflua per ammissione delle parti. Non equivale ad ammissione la mancanza di una specifica contestazione, a meno che il sistema difensivo adottato risulti oggettivamente incompatibile con la contestazione stessa.

Cass. civ. n. 1462/1949

Se i fatti previsti come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 (scoperta del dolo di una delle parti in danno dell'altra, scoperta della falsità di prove in base alle quali la sentenza è stata emessa, ricupero di documenti decisivi dopo la pronunzia della sentenza stessa, pronuncia di sentenza che accerti il dolo del giudice), si verificano durante il corso del termine per l'appello, non si fa luogo alla revocazione: detti fatti si risolvono in motivi di appello e il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 396 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Maurizio S. chiede
mercoledì 04/09/2019 - Lazio
“Il presente quesito non dovrà essere pubblicato.

Il contribuente impugna tardivamente l’avviso di accertamento presso la CT Provinciale eccependo come primo motivo di ricorso l’irrituale notifica dell’atto impositivo, ulteriormente eccepisce ulteriori 4 motivi di ricorso.

La CTP respinge il ricorso del contribuente statuendo l’inammissibilità dello stesso per tardiva impugnazione, in quanto come da circostanziata sentenza in merito al punto valutato, il giudice con motivazione dettagliata indicava la mancata prova del contribuente, dichiarando ulteriormente che le contestazioni sulla relata di notifica eccepite dal contribuente non erano state contestate, (credo che intendeva affermare per mancata contestazione, la mancata preposizione dalla querela di falso).
Il Giudice per quanto sopra esposto dichiarava ulteriormente in sentenza, l’assorbimento di tutte e 4 le eccezioni di merito sollevate dal contribuente.

Successivamente alla scadenza dei termini per porre appello alla CT Regionale il contribuente scopre che la relazione di notificazione è presuntivamente falsa e decide di proporre querela di falso (ovviamente) in via principale ex art. 221 c.p.c. al fine di ricorre ex art. 64 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla revocazione straordinaria alla sentenza della CTP.

Il giudizio della querela di falso viene accolto e la relazione di notificazione viene ritenuta falsa con sentenza passata in giudicato.
Il contribuente entro 60 gironi dalla dichiarata falsità provvederà a impugnare la sentenza presso la CT Provinciale chiedendo la revocazione straordinaria per provata falsità della relazione di notificazione.

La domanda è:

Vi è la malaugurata possibilità che il Giudice delle revocazione straordinaria decida di statuire l’inammissibilità del ricorso dell’impugnazione della sentenza di prime cure (CTP) per revocazione straordinaria ex art. 64 e 395 comma 2, c.p.c., in quanto la sentenza originaria essendo stata ritenuta inammissibile tale giudicato possa creare uno sbarramento processuale al ricorso di revocazione straordinaria alla CTP?

Ovvero vi è il pericolo che la statuizione di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudice di primo grado (CTP) possa spogliare il giudice della revocazione straordinaria della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia che verte esclusivamente avverso la statuizione pregiudiziale della errata ritenuta valida notifica nel giudizio di primo grado?

Ovvero la procedura d’impugnazione della richiesta di revocazione straordinaria della sentenza della CTP sopra prospettata è corretta?

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 16/09/2019
Ai sensi dell'articolo 398 c.p.c., la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Inoltre, sempre al fine di dirimere il presente quesito, il comma 2 statuisce che la citazione di cui sopra deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione, onde consentire al giudice di valutare direttamente i fatti e la rilevanza del documento dichiarato falso, ma soprattutto di valutare da quando decorre il termine per proporre revocazione, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso in merito alla falsità del documento (v. artt. 325 e 326 c.p.c.).

Orbene, la ratio sottesa all'istituto della revocazione è proprio quello di “spezzare” la forza di giudicato di una precedente sentenza, quando appare ovvio che il mantenimento di tale statuizione sarebbe oltremodo ingiusto e contrario a qualsiasi senso di giustizia sostanziale.

Fatte tali premesse, va precisato che il precedente provvedimento del giudice tributario, il quale abbia dichiarato inammissibile l'appello per tardiva impugnazione, è anch'esso impugnabile per revocazione, dato che la norma di cui all'articolo 396 non fa distinzione alcuna, prevedendo solamente che “le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2 , 3 e 6...”.

Difatti, il passaggio in giudicato di una sentenza (anche se tale passaggio in giudicato deriva da una tardiva impugnazione) presuppone che l'interessato sia a conoscenza di tutti gli elementi processuali, al fine di valutare l'opportunità o meno di proporre appello. Dato che la falsità del documento è emersa solo successivamente, è a partire da quel momento che sorge per il ricorrente l'interesse ad impugnare, ed è proprio per tale motivo che gli articolo 396 c.p.c. opera una netta distinzione tra le sentenze per le quali è già scaduto il termine per l'appello e le sentenze ancora appellabili. Per tali ultimi provvedimenti non è infatti consentita la revocazione, ma solo l'appello.

Dato che la revocazione colpisce proprio la sentenza emessa all'esito del grado di giudizio in cui assume rilevanza il documento poi dichiarato falso, sono indifferenti i successivi accadimenti processuali (nel caso specifico l'inammissibilità dichiarata dalla CT regionale). Per contro, è proprio la forza di giudicato scaturita dalla prima sentenza che il ricorrente vuole elidere al fine di tutelare i propri interessi.

Antonio C. chiede
lunedì 09/03/2015 - Campania
“Ho chiesto la revocazione della sentenza di primo grado per DOLO ai sensi dell'art. 395 del c.p.c. in quanto il c.t.u. non ha mai eseguito i sopralluoghi perché minacciato dal detentore del fondo rustico sul quale ha impiantato a sue spese un frutteto previa preparazione del terreno e costruito un fabbricato civile di 20 vani; sopralluoghi non eseguiti dal c.t.u. perché autorizzato da un primo giudice riguardante il calcolo dei miglioramenti e le addizioni e da un secondo giudice succeduto al primo, per la valutazione del nuovo fabbricato facendo basare la valutazione secondo i grafici progettuali prelevati sul comune. Valutazioene estremamente dolorosa nei riguardi del detentore degli immobili La controparte intende porre in atto la sentenza esecutiva emessa nel mese di luglio 2013, notificata a dicembre del 2013.In sede di accesso per l'esecutività della sentenza da parte dell'Ufficiale giudiziario, mi opporrò all'esecuzion esibendo la citazione per revocatoria della stessa la cui udienza è stata fissata per il 3 giugno 2015, ma oltre a tanto cosa posso fare?”
Consulenza legale i 10/03/2015
Nel caso di specie, in cui si lamenta l'incompletezza della perizia elaborata dal consulente tecnico d'ufficio - che è stato autorizzato dal giudice a poter effettuare le sua valutazioni sulla base della documentazione depositata in comune (senza eseguire sopralluoghi) - una revocazione per dolo sembra essere un rimedio non appropriato.
Se l'accusa è quella di dolo della controparte (art. 395, n. 1, c.p.c.), risulta necessario provare in maniera inequivocabile che la parte abbia tenuto una condotta processuale finalizzata all'inganno del giudice, mediante un raggiro (non una semplice omissione di fatti o un comportamento che rientra nel normale diritto di difesa) che abbia avuto lo scopo e l'effetto di incidere sulla sentenza. Si veda ad esempio Cass. civ., sez. I, 10.4.2012, n. 5648: "Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. l, c.p.c., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire
all'accertamento della verità
".

Il rimedio processuale più adatto alla contestazione di una c.t.u. sarebbe stato l'appello contro la sentenza di primo grado: con l'appello, si sarebbe dovuta chiedere una nuova consulenza tecnica, essendo stata la prima incompleta e asseritamente falsata dal comportamento fraudolento di una delle parti, e si sarebbe così ottenuta una nuova quantificazione del valore dei beni. Tuttavia, il termine per proporre l'appello è oggi spirato.

Peraltro, come evidenziato nel quesito n. 12485, l'atto di citazione per revocazione di sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 395 n. 1 è stato proposto prima che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato: quindi, a rigore, la revocazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto pendeva ancora il termine per proporre appello. Dice l'art. 396 del c.p.c. che se la scoperta del dolo avviene durante la decorrenza del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato di trenta giorni, per consentire di proporlo comunque: lo scopo è proprio quello di far valere il dolo nel giudizio di appello, che "assorbe" la revocazione.

Considerando, quindi, che - salvo esistano prove inconfutabili a sostegno della revocazione proposta per dolo e sempre che l'azione non venga considerata inammissibile - la revocazione non ha ampie probabilità di successo, dal punto di vista processuale non vi sono molte altre soluzioni da proporre.

La sentenza di primo grado è passata in giudicato, pertanto costituisce titolo esecutivo ad efficacia piena.
Pendente il giudizio di revocazione, la sospensione della sentenza può aversi solo ai sensi dell'art. 373 del c.p.c. (richiamato dall'art. 401), cioè su istanza di parte inserita nell'atto di citazione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, inteso in senso molto stringente: è tale solo il danno che consiste in un pregiudizio irreversibile contro la parte soccombente (es. distruzione totale di una cosa) e viene escluso generalmente nel caso in cui si tratti del mero pagamento di una somma di denaro (salvo il caso in cui si provi che l’entità assai elevata della somma da versare comporti il rischio della impossibilità di recupero).

Poiché la sentenza ha visto la reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, è consigliabile intavolare una trattativa al fine di evitare inutili e costose esecuzioni forzate reciproche, cercando di raggiungere un accordo sul pagamento delle somme vicendevolmente dovute, magari concordando di attendere l'esito della prima udienza del giudizio di revocazione prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.