(massima n. 1)
Se i fatti previsti come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 (scoperta del dolo di una delle parti in danno dell'altra, scoperta della falsitā di prove in base alle quali la sentenza č stata emessa, ricupero di documenti decisivi dopo la pronunzia della sentenza stessa, pronuncia di sentenza che accerti il dolo del giudice), si verificano durante il corso del termine per l'appello, non si fa luogo alla revocazione: detti fatti si risolvono in motivi di appello e il termine stesso č prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.