(massima n. 1)
Ai fini della proroga del termine per l'appello, prevista dal secondo comma dell'art. 396 c.p.c., l'appellante deve offrire la prova del recupero, durante il corso di tale termine, di documenti «decisivi», e non gią semplicemente «utili», per la definizione della controversia nonché la prova della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima i documenti suddetti.