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Articolo 361 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

Dispositivo dell'art. 361 Codice di procedura civile

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (1) (2) (3).

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso (4).

Note

(1) Comma così modificato con d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
(2) In accordo con la riforma del terzo comma dell'art. 360 del c.p.c., l'articolo in esame è stato modificato nel senso di escludere la riserva facoltativa di ricorso per le sentenze non definitive ex n. 4 dell'art. 279 del c.p.c.. E', invece, ancora possibile la riserva per le sentenze sull'an debeatur previste dall'art. 278 del c.p.c. nonché per le c.d. sentenze parziali, contemplate dagli artt. 377, terzo comma, e 379, n. 5. Secondo parte della dottrina le sentenze parziali dovrebbero essere immediatamente impugnate, in quanto esauriscono in via definitiva una o più domande introdotte nel giudizio.
(3) Affinché la riserva possa ritenersi rituale, essa deve essere formulata chiaramente, alternativamente con dichiarazione orale da inserirsi a verbale in udienza o con dichiarazione scritta da allegarsi al verbale. qualora la riserva non venga esplicitata o venga formulata in maniera irrituale, la parte decadrà dalla sola facoltà di impugnazione differita delle sentenze previste dal primo comma dell'art. 361 e non anche dal potere di impugnare immediatamente in via ordinaria.
(4) La norma sancita dall'ultima comma risponde all'evidenza al principio dell'economia dei giudizi: difatti, è opportuno che nel caso in cui contro la stessa sentenza altri abbiano esperito subito il mezzo di impugnazione, anche colui che potrebbe formulare (o abbia già formulato) la riserva debba proporre tempestivamente impugnazione incidentale nel medesimo procedimento.

Spiegazione dell'art. 361 Codice di procedura civile

La disposizione in esame costituisce un'eccezione al principio dell'unità del processo di impugnazione.
La sua finalità è, da un lato, quella di permettere alla parte soccombente di attendere la pronuncia della sentenza definitiva prima di proporre l'impugnazione della non definitiva, così da valutare nel modo più completo possibile la portata della propria soccombenza e, dunque, ponderare l'opportunità di impugnare e provocare la frammentazione del processo in due tronconi.
Dall’altro lato tale istituto risponde ad una esigenza di economia processuale, ossia evitare lo smembramento del processo in due giudizi, in ossequio al principio dell'unità del processo di impugnazione a cui prima si è fatto riferimento.

Per quanto concerne i provvedimenti impugnabili, deve osservarsi che il nuovo testo della disposizione in oggetto, coordinandosi con il terzo comma dell’art. 360 del c.p.c. sancisce che la riserva di appello possa essere effettuata solo nei confronti delle sentenze di cui all'art. 278 del c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune domande, senza definire il merito.
Rimangono invece escluse dal suo campo di applicazione, in considerazione della loro non ricorribilità immediata, le sentenze che, pur non definendo il giudizio, attengano a questioni di giurisdizione o competenza, questioni pregiudiziali di rito o questioni preliminari di merito.

Il termine entro cui formulare, a pena di decadenza, la riserva di ricorso coincide con il termine che scade per primo tra quelli indicati dall'art. 361 del c.p.c..
La proposizione della riserva non costituisce esercizio del diritto di impugnazione, ma soltanto manifestazione della volontà di riservarsi il diritto di impugnare la sentenza non definitiva al momento in cui verrà pronunciata la sentenza non definitiva medesima.

La riserva potrà effettuarsi con un atto notificato ai procuratori delle parti ex art. 170 del c.p.c. commi 1 e 3 oppure personalmente alla parte costituita.
Può anche essere formulata oralmente tramite una dichiarazione da inserirsi nel verbale di udienza, ovvero attraverso una dichiarazione scritta su un foglio distinto e separato che dovrà, poi, essere allegato al verbale di udienza
In questo modo si intende garantire che la riserva di ricorso possa produrre il proprio duplice effetto, ossia permettere l'impugnazione della sentenza parzialmente definitiva e della sentenza definitiva e, nello stesso tempo, precludere, successivamente alla riserva, la proposizione dell'impugnazione immediata.

La riserva deve essere sciolta e, quindi, il ricorso in cassazione contro la sentenza non definitiva deve essere proposto qualora nel medesimo processo venga pronunciata un'altra sentenza non definitiva immediatamente impugnata da un'altra parte.
Inoltre, deve essere sciolta (ed il ricorso presentato) nel momento in cui viene deciso il processo mediante sentenza definitiva, così come nel caso in cui il processo si estingua.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 129 delle disp. att. c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 133 delle disp. att. c.p.c., se il processo si estingue allora la sentenza non definitiva contro cui è stata formulata la riserva diviene definitiva e da quel momento iniziano a decorrere i termini per impugnare.

Massime relative all'art. 361 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22854/2019

In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all'esito di ulteriore istruttoria).

Cass. civ. n. 21978/2019

La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur". Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/05/2017).

Cass. civ. n. 1574/2019

La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l'art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali è stata autorizzata. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/03/2016).

Cass. civ. n. 23363/2012

Il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza definitiva, pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006, che contro la sentenza non definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù della riserva di gravame di cui all'art. 361 c.p.c., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, del citato d.l.vo n. 40, dovendosi in tale ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione dell'intera controversia.

Cass. civ. n. 16734/2011

Nel caso di giudizio nel quale si trovino cumulate più domande fra le stesse parti, anche connesse soltanto soggettivamente, la sentenza che, con riguardo a taluna o talune delle domande, abbia deciso solo alcune questioni senza definire il giudizio, e che invece, con riguardo ad altre domande, abbia contemporaneamente definito il giudizio, è soggetta esclusivamente al regime di impugnazione per cassazione di cui all'art. 361 c.p.c., restandone escluso l'assoggettamento al regime di impugnazione per cassazione necessariamente differita, previsto dall'art. 360, terzo comma, c.p.c., per la decisione soltanto su questioni. Ne consegue che la sentenza è alternativamente impugnabile immediatamente, ovvero suscettibile di riserva di impugnazione da ciascuna delle parti interessate, con riferimento a tutte le statuizioni e, quindi, anche a quelle che altrimenti sarebbero state soggette al regime dell'art. 360, terzo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 8396/2009

A seguito della riserva di ricorso per cassazione differito avverso sentenza d'appello non definitiva, l'impugnazione della sentenza pronunziata in sede di revocazione non rende attuale l'onere di proporre contestualmente anche l'impugnazione riservata, perché la "sentenza che definisce il giudizio" e "la sentenza successiva che non definisca il giudizio", che, ai sensi dell'art. 361, comma secondo, prima e seconda ipotesi, c.p.c., implicano l'insorgere di detto onere, sono unicamente quelle che esauriscono il processo "principale" ovvero, senza esaurirlo, hanno ad oggetto altra parte dello stesso processo.

Cass. civ. n. 25837/2007

Posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), al provvedimento del giudice, il quale — nel delibare come rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma che è tenuto ad applicare, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso — affermi, altresì, la propria giurisdizione nella materia controversa, va riconosciuta, per questa parte, natura non già di ordinanza (priva di carattere decisorio e, dunque, non impugnabile, qual è appunto quella con cui viene proposto l'incidente di costituzionalità), bensì di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 361 c.p.c., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.

Cass. civ. n. 13006/2006

Qualora contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma n. 4 c.p.c. sia stata fatta la riserva di cui all'art. 361, primo comma, c.p.c., il ricorso per cassazione si propone unitamente a quello avente ad oggetto la sentenza che definisce il giudizio, anche se sia decorso il termine ordinario per la proposizione dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 13679/2004

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza non definitiva d'appello, unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, senza che sia stata proposta tempestiva riserva di impugnazione.

In ipotesi di ricorso per cassazione congiuntamente avverso la sentenza definitiva e quella non definitiva, la Corte di Cassazione, ove rilevi — attraverso l'esame degli atti — la mancanza di una valida dichiarazione di riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva e il mancato deposito di copia autentica della sentenza definitiva, deve, stante la autonomia delle due impugnazioni, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza non definitiva e l'improcedibilità del ricorso avverso la sentenza definitiva.

Cass. civ. n. 10946/2004

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo, non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre. Pertanto, siccome il provvedimento — impropriamente qualificato ordinanza — con cui il giudice monocratico affermi la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva, deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione, la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva.

Cass. civ. n. 6951/2004

In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 6701/2004

Nel caso di soccombenza parziale di entrambe le parti, derivante da sentenza di appello non definitiva, la riserva di ricorso per cassazione di un soccombente giova, ai sensi dell'art. 361, primo comma, c.p.c., anche all'altro, che non intenda proporre impugnazione immediata.

Cass. civ. n. 9387/2003

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile.

Cass. civ. n. 4729/2002

L'art. 361 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 60 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel consentire il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, non esclude, in mancanza di detta riserva, l'ammissibilità del ricorso immediato avverso la predetta sentenza.

Cass. civ. n. 1916/1997

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, di cui la parte si sia riservata, ai sensi dell'art. 361 c.p.c., l'impugnazione differita, è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.

Cass. civ. n. 1999/1993

Dopo la riserva di ricorso per cassazione differito avverso sentenza d'appello non definitiva, l'impugnazione della sentenza — definitiva o non definitiva — pronunziata in sede di revocazione non rende attuale l'onere di proporre contestualmente anche l'impugnazione riservata, perché la «sentenza che definisce il giudizio» la quale, ai sensi dell'art. 361 secondo comma c.p.c. implica l'insorgere di detto onere, è unicamente quella che esaurisce il processo «principale».

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relative all'articolo 361 Codice di procedura civile

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David M. chiede
mercoledì 21/09/2016 - Puglia
“In caso di sentenza non definitiva che rinvia al definitivo per la decisione sulle spese di lite, è ammissibile la riserva ex art.361 CPC formulata con la precisazione "ove la impugnazione sia resa necessaria dalla pronunzia sulle spese di lite" ?”
Consulenza legale i 28/09/2016
La questione essenziale, per poter individuare una risposta al quesito, sta nella natura del pronunciamento sulle spese.
Esso, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è essenziale per ogni provvedimento giudiziale che definisca – integralmente o parzialmente – il giudizio. In particolare, per quanto riguarda le sentenze, debbono contenere la pronuncia sulle spese quelle che l’art. 279 c.p.c. chiama “definitive”, perché decidono il merito o una questione pregiudiziale che tuttavia osti alla prosecuzione del giudizio, oppure ancora le sentenze che – decidendo una o più delle domande proposte cumulativamente – stabiliscano la separazione di una o più cause.

Ragionando “a contrario”, quindi, se la sentenza non contiene il provvedimento sulle spese non può dirsi definitiva (come nel caso di specie, in cui la pronuncia sulle spese, provvisoria ovvero non definitiva, è stata rinviata al successivo provvedimento definitivo).

Ebbene, l’art. 361 c.p.c. , cui fa riferimento il quesito, dice testualmente che: “Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva (…)”.

Secondo la dottrina (ovvero gli studiosi del diritto), la riserva di impugnazione serve a differire l’impugnazione di una sentenza non definitiva al momento in cui, con quella definitiva, sarà chiara la soccombenza nel giudizio.
Pertanto il presupposto di ammissibilità della riserva in questione è la pronuncia di una sentenza non definitiva, secondo la qualificazione contenuta negli articoli 340 (“Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa”; l’art. 279 citato recita: “Il collegio pronuncia sentenza: (…) 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”) e appunto 361 c.p.c..

Conferma la giurisprudenza: “È da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o in ordine alla separazione dei giudizi” (Cassazione civile, sez. II, 15/04/2002, n. 5443) ed ancora: “La facoltà di impugnazione differita è consentita dal codice di rito avverso le sentenze di condanna generica e avverso le sentenze non definitive, intendendosi per tali le pronunce che, oltre a decidere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito ovvero domande di merito proposte dalle parti, non definiscano per intero il giudizio, impartendo provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (art. 279, n. 4, c.p.c., come richiamato dall’art. 340 c.p.c. in materia di riserva facoltativa di appello), senza alcuna statuizione sulle spese e competenze di lite, rimesse alla sentenza definitiva (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4618).” (Tribunale Lamezia Terme 11 dicembre 2012).

Se, in conclusione e per rispondere al quesito, la pronuncia che non contiene la statuizione sulle spese rientra pacificamente nel novero della categoria delle sentenze non definitive, si può concludere senz’altro per l’ammissibilità della riserva ex art. 361 c.p.c. anche quando “in sospeso” rimanga solamente la questione delle spese di lite appunto, come nel caso di specie.