Cass. civ. n. 22854/2019
In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all'esito di ulteriore istruttoria).
Cass. civ. n. 21978/2019
La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur". Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/05/2017).
Cass. civ. n. 1574/2019
La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l'art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali è stata autorizzata. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/03/2016).
Cass. civ. n. 23363/2012
Il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza definitiva, pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006, che contro la sentenza non definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù della riserva di gravame di cui all'art. 361 c.p.c., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, del citato d.l.vo n. 40, dovendosi in tale ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione dell'intera controversia.
Cass. civ. n. 16734/2011
Nel caso di giudizio nel quale si trovino cumulate più domande fra le stesse parti, anche connesse soltanto soggettivamente, la sentenza che, con riguardo a taluna o talune delle domande, abbia deciso solo alcune questioni senza definire il giudizio, e che invece, con riguardo ad altre domande, abbia contemporaneamente definito il giudizio, è soggetta esclusivamente al regime di impugnazione per cassazione di cui all'art. 361 c.p.c., restandone escluso l'assoggettamento al regime di impugnazione per cassazione necessariamente differita, previsto dall'art. 360, terzo comma, c.p.c., per la decisione soltanto su questioni. Ne consegue che la sentenza è alternativamente impugnabile immediatamente, ovvero suscettibile di riserva di impugnazione da ciascuna delle parti interessate, con riferimento a tutte le statuizioni e, quindi, anche a quelle che altrimenti sarebbero state soggette al regime dell'art. 360, terzo comma, c.p.c..
Cass. civ. n. 8396/2009
A seguito della riserva di ricorso per cassazione differito avverso sentenza d'appello non definitiva, l'impugnazione della sentenza pronunziata in sede di revocazione non rende attuale l'onere di proporre contestualmente anche l'impugnazione riservata, perché la "sentenza che definisce il giudizio" e "la sentenza successiva che non definisca il giudizio", che, ai sensi dell'art. 361, comma secondo, prima e seconda ipotesi, c.p.c., implicano l'insorgere di detto onere, sono unicamente quelle che esauriscono il processo "principale" ovvero, senza esaurirlo, hanno ad oggetto altra parte dello stesso processo.
Cass. civ. n. 25837/2007
Posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), al provvedimento del giudice, il quale — nel delibare come rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma che è tenuto ad applicare, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso — affermi, altresì, la propria giurisdizione nella materia controversa, va riconosciuta, per questa parte, natura non già di ordinanza (priva di carattere decisorio e, dunque, non impugnabile, qual è appunto quella con cui viene proposto l'incidente di costituzionalità), bensì di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 361 c.p.c., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.
Cass. civ. n. 13006/2006
Qualora contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma n. 4 c.p.c. sia stata fatta la riserva di cui all'art. 361, primo comma, c.p.c., il ricorso per cassazione si propone unitamente a quello avente ad oggetto la sentenza che definisce il giudizio, anche se sia decorso il termine ordinario per la proposizione dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 13679/2004
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza non definitiva d'appello, unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, senza che sia stata proposta tempestiva riserva di impugnazione.
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In ipotesi di ricorso per cassazione congiuntamente avverso la sentenza definitiva e quella non definitiva, la Corte di Cassazione, ove rilevi — attraverso l'esame degli atti — la mancanza di una valida dichiarazione di riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva e il mancato deposito di copia autentica della sentenza definitiva, deve, stante la autonomia delle due impugnazioni, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza non definitiva e l'improcedibilità del ricorso avverso la sentenza definitiva.
Cass. civ. n. 10946/2004
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo, non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre. Pertanto, siccome il provvedimento — impropriamente qualificato ordinanza — con cui il giudice monocratico affermi la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva, deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione, la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva.
Cass. civ. n. 6951/2004
In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 6701/2004
Nel caso di soccombenza parziale di entrambe le parti, derivante da sentenza di appello non definitiva, la riserva di ricorso per cassazione di un soccombente giova, ai sensi dell'art. 361, primo comma, c.p.c., anche all'altro, che non intenda proporre impugnazione immediata.
Cass. civ. n. 9387/2003
L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile.
Cass. civ. n. 4729/2002
L'art. 361 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 60 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel consentire il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, non esclude, in mancanza di detta riserva, l'ammissibilità del ricorso immediato avverso la predetta sentenza.
Cass. civ. n. 1916/1997
L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, di cui la parte si sia riservata, ai sensi dell'art. 361 c.p.c., l'impugnazione differita, è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.
Cass. civ. n. 1999/1993
Dopo la riserva di ricorso per cassazione differito avverso sentenza d'appello non definitiva, l'impugnazione della sentenza — definitiva o non definitiva — pronunziata in sede di revocazione non rende attuale l'onere di proporre contestualmente anche l'impugnazione riservata, perché la «sentenza che definisce il giudizio» la quale, ai sensi dell'art. 361 secondo comma c.p.c. implica l'insorgere di detto onere, è unicamente quella che esaurisce il processo «principale».