Cass. civ. n. 26856/2017
In tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di “ius postulandi”.
Cass. civ. n. 19864/2017
Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 14901/2015
Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore.
Cass. civ. n. 12924/2014
La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.
Cass. civ. n. 21608/2013
Nel giudizio di cassazione, il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l'attivazione di tale potere è necessario che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non disporre il differimento dell'udienza essendo il decesso avvenuto un anno e nove mesi prima).
Cass. civ. n. 24681/2009
Nel giudizio di cassazione, qualora la cancelleria - a seguito della relata di notifica dell'avviso di udienza attestante la morte dell'unico difensore - provveda direttamente a notificare alla parte personalmente il predetto avviso, unitamente alla relata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda alla nomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviare la discussione della causa quando la notifica alla parte sia avvenuta in una data che, non solo rispetti il termine stabilito dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., ma consenta, altresì, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore.
Cass. civ. n. 7394/2008
Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell'art. 366, comma secondo, c.p.c., è tenuto a comunicare l'avviso della data dell'udienza ex art. 377, comma secondo, c.p.c., mediante notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo — in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza — la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell'avvocato.
Cass. civ. n. 22020/2007
Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 c.p.c. La circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.), oltre a non comportare l'inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 21133/2007
Nel giudizio di cassazione, la notifica dell'avviso di udienza effettuata agli eredi nel luogo di residenza del ricorrente deceduto, sulla scorta della dichiarazione del difensore del resistente, secondo cui sia la parte sia il difensore erano deceduti, è priva di rilevanza processuale: quanto alla parte, perché il decesso non dà luogo all'interruzione del giudizio di cassazione, quanto al difensore, trattandosi di una mera dichiarazione informale di una delle parti. (Nella specie la S.C., rilevando l'irritualità della notifica, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, ordinando il rinnovo della notificazione presso la Cancelleria, dell'avviso di udienza alla parte deceduta, risultando peraltro da apposita relata negativa che l'avvocato domiciliatario era trasferito altrove).
Cass. civ. n. 18721/2007
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza al difensore, ai sensi dell'art. 377 c.p.c., deve essere effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso stesso presso la cancelleria della medesima Corte, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l'invio di copia dell'avviso al difensore, ai sensi dell'art. 135 disp, att. c.p.c., come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, svolge una funzione meramente informativa, e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto a trasmettere al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli. Il suddetto principio trova applicazione anche nell'ipotesi della notificazione delle conclusioni del P.M., nei casi e a norma dell'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., qualora, dopo la rituale notificazione in cancelleria al procuratore che non abbia eletto domicilio in Roma, gli sia inviato avviso postale.
Cass. civ. n. 477/2006
Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l'udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 9232/2002
L'irregolarità della comunicazione, all'avvocato della parte, dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.
Cass. civ. n. 953/1991
Con riguardo al procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377 secondo comma, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultino costituite, con il deposito degli atti all'uopo previsti; non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente (senza che ciò possa implicare una lesione del diritto di difesa, restando a loro carico l'onere di accertare la data di fissazione di detta udienza, per esercitare la facoltà di partecipare alla medesima).
Cass. civ. n. 1861/1990
Con riguardo al giudizio di cassazione l'art. 377 c.p.c., nel prevedere che il cancelliere dia comunicazione della udienza o dell'adunanza in camera di consiglio agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima, non prescrive che il detto intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione e la udienza debba essere costituito da un termine di giorni liberi, mancando un'espressa previsione in tal senso come nel caso dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. o dei termini per comunicare comparsa e memorie ex art. 190 c.p.c.
Cass. civ. n. 3948/1989
Dopo la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso per cassazione, con comunicazione agli avvocati effettuata nel rispetto del termine contemplato dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., il provvedimento presidenziale, che decida su istanze di rinvio (o simili) formulate dalle parti, ferma restando detta udienza, non incide su quel termine, né comunque ne impone un prolungamento o nuovo decorso.