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Articolo 377 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

Dispositivo dell'art. 377 Codice di procedura civile

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione(1).

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.

Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata(2).

Note

(1) La nuova formulazione stigmatizza un orientamento già di fatto consolidatosi, dividendo la competenza relativa alla fissazione dell'udienza tra il Primo Presidente per i ricorsi attribuiti alla cognizione delle Sezioni Unite e i Presidenti delle Sezioni Semplici per i ricorsi ad esse assegnati.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".


Spiegazione dell'art. 377 Codice di procedura civile

A seguito della presentazione del ricorso da parte del Cancelliere, si procede a fissare la data dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio, nonché alla nomina del relatore.
Tale compito spetta al Primo Presidente della Corte di Cassazione in caso di ricorso assegnato alle Sezioni Unite, ed al Presidente della Sezione in caso di ricorso assegnato alle sezioni semplici.

E’ poi onere del cancelliere di darne comunicazione agli avvocati ed al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima della data fissata; anche se il testo originario di questa norma non prevedeva espressamente l’onere di comunicazione al PM, era chiaro che quest’ultimo dovesse avere piena conoscenza della data fissata per l’udienza o per l’adunanza, al fine di intervenire o formulare le sue conclusioni scritte.
La legge delega ha previsto, al riguardo, un anticipo fino a quaranta giorni prima dell’udienza; è parso opportuno allungare detto termine a sessanta giorni per una esigenza di armonizzazione con i termini previsti per le memorie (l’allungamento del termine, dunque, è in funzione della realizzazione di un contradditorio più esteso).
Tale previsione recepisce una prassi organizzativa frutto di un protocollo condiviso tra la Prima Presidenza della Corte, la Procura Generale, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato, ed in ogni caso non determina un aggravio per le parti, né per la durata del processo.
Inoltre, l’anticipazione del termine per la comunicazione è stata ritenuta utile anche per consentire di spostare indietro il contraddittorio “cartolare” in vista dell’udienza o dell’adunanza, considerandosi sufficientemente agevole per il P.G., alla luce dell’obbligatorietà del deposito telematico, prendere immediata visione di tutti gli atti processuali in precedenza depositati dalle parti, una volta ricevuta la detta comunicazione (del resto, si tenga conto che non è più prevista, con la novella dell’art. 137 delle disp. att. c.p.c., la trasmissione a cura della cancelleria di una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata al pubblico ministero, il c.d. “fascicoletto”.

Occorre precisare che l’obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell’udienza di discussione nel termine qui previsto, sussiste nei soli confronti delle parti costituite alla data del relativo adempimento e non anche nei confronti delle parti costituite successivamente.

Per quanto concerne la comunicazione da compiersi a cura della cancelleria di cui al secondo comma, dalla lettura combinata di tale norma con l’135dispattcpc se ne desume che detta comunicazione si riferisce esclusivamente all'udienza pubblica, in quanto dell'adunanza in camera di consiglio le parti ne hanno notizia attraverso la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero ai sensi del terzo comma dell’380biscpc.
Nel caso di parte che abbia nominato una pluralità di procuratori, la comunicazione può farsi ad uno soltanto dei procuratori costituiti.
L'eventuale irregolarità della comunicazione concernente l'avviso dell'udienza di discussione all'avvocato della parte, è sanata per effetto della semplice partecipazione del difensore stesso che nulla eccepisca.

Il terzo comma della norma in esame è stato introdotto dall'art. 1 bis, 1° co., lett. a), n. 1), D.L. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.10.2016, n. 197, con decorrenza dal 30.10.2016 e successivamente modificato dalla Riforma Cartabia.
Tale comma attribuisce, senza ulteriori specificazioni, al “primo presidente”, al “presidente della sezione semplice” il compito di ordinare la rinnovazione della notificazione e l'integrazione del contraddittorio (si tratta di un compito che prima spettava alla Corte in camera di consiglio ex 375cpc).
L'applicazione di quest’ultima disposizione presuppone che il Presidente esamini i ricorsi al fine di poter valutare la validità della notificazione e la necessità di integrare il contraddittorio.

Massime relative all'art. 377 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26856/2017

In tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di “ius postulandi”.

Cass. civ. n. 19864/2017

Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 14901/2015

Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore.

Cass. civ. n. 12924/2014

La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.

Cass. civ. n. 21608/2013

Nel giudizio di cassazione, il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l'attivazione di tale potere è necessario che l'evento risulti da attestazione fidefacente dell'ufficiale giudiziario notificante l'avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non disporre il differimento dell'udienza essendo il decesso avvenuto un anno e nove mesi prima).

Cass. civ. n. 24681/2009

Nel giudizio di cassazione, qualora la cancelleria - a seguito della relata di notifica dell'avviso di udienza attestante la morte dell'unico difensore - provveda direttamente a notificare alla parte personalmente il predetto avviso, unitamente alla relata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda alla nomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviare la discussione della causa quando la notifica alla parte sia avvenuta in una data che, non solo rispetti il termine stabilito dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., ma consenta, altresì, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

Cass. civ. n. 7394/2008

Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell'art. 366, comma secondo, c.p.c., è tenuto a comunicare l'avviso della data dell'udienza ex art. 377, comma secondo, c.p.c., mediante notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo — in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza — la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell'avvocato.

Cass. civ. n. 22020/2007

Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 c.p.c. La circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.), oltre a non comportare l'inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente una siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 21133/2007

Nel giudizio di cassazione, la notifica dell'avviso di udienza effettuata agli eredi nel luogo di residenza del ricorrente deceduto, sulla scorta della dichiarazione del difensore del resistente, secondo cui sia la parte sia il difensore erano deceduti, è priva di rilevanza processuale: quanto alla parte, perché il decesso non dà luogo all'interruzione del giudizio di cassazione, quanto al difensore, trattandosi di una mera dichiarazione informale di una delle parti. (Nella specie la S.C., rilevando l'irritualità della notifica, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, ordinando il rinnovo della notificazione presso la Cancelleria, dell'avviso di udienza alla parte deceduta, risultando peraltro da apposita relata negativa che l'avvocato domiciliatario era trasferito altrove).

Cass. civ. n. 18721/2007

Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza al difensore, ai sensi dell'art. 377 c.p.c., deve essere effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso stesso presso la cancelleria della medesima Corte, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l'invio di copia dell'avviso al difensore, ai sensi dell'art. 135 disp, att. c.p.c., come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, svolge una funzione meramente informativa, e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto a trasmettere al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli. Il suddetto principio trova applicazione anche nell'ipotesi della notificazione delle conclusioni del P.M., nei casi e a norma dell'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., qualora, dopo la rituale notificazione in cancelleria al procuratore che non abbia eletto domicilio in Roma, gli sia inviato avviso postale.

Cass. civ. n. 477/2006

Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l'udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 9232/2002

L'irregolarità della comunicazione, all'avvocato della parte, dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.

Cass. civ. n. 953/1991

Con riguardo al procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377 secondo comma, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultino costituite, con il deposito degli atti all'uopo previsti; non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente (senza che ciò possa implicare una lesione del diritto di difesa, restando a loro carico l'onere di accertare la data di fissazione di detta udienza, per esercitare la facoltà di partecipare alla medesima).

Cass. civ. n. 1861/1990

Con riguardo al giudizio di cassazione l'art. 377 c.p.c., nel prevedere che il cancelliere dia comunicazione della udienza o dell'adunanza in camera di consiglio agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima, non prescrive che il detto intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione e la udienza debba essere costituito da un termine di giorni liberi, mancando un'espressa previsione in tal senso come nel caso dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. o dei termini per comunicare comparsa e memorie ex art. 190 c.p.c.

Cass. civ. n. 3948/1989

Dopo la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso per cassazione, con comunicazione agli avvocati effettuata nel rispetto del termine contemplato dall'art. 377, secondo comma, c.p.c., il provvedimento presidenziale, che decida su istanze di rinvio (o simili) formulate dalle parti, ferma restando detta udienza, non incide su quel termine, né comunque ne impone un prolungamento o nuovo decorso.

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