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Giustizia amministrativa -

Violazione del diritto europeo e ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Catania
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente lavoro si propone di esaminare il ricorso in Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni del Consiglio di Stato. Si tratta di uno dei temi più controversi del diritto processuale amministrativo e oggetto da sempre di “lunghe discussioni dottrinali”.
L’analisi riguarda le modalità con le quali la Cassazione svolge il sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato e si tenta di individuare l’ambito del potere di “cassazione” delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti previsto dall’art. 111, co. 8, Cost. In questo modo, partendo dalle considerazioni sulle diverse interpretazioni attribuite al concetto di “soli motivi inerenti alla giurisdizione”, tra interpretazione statica ed interpretazione dinamica, l’intento è quello di circoscrivere il perimetro dei poteri attribuiti alla Cassazione sulla sindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato.
Al contempo, si è concesso spazio al rapporto con l’ordinamento europeo alla luce della recente rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione con ordinanza n. 19598, 18 settembre 2020 inerente all’esegesi resa in ultimo dalla Consulta dell’art. 111, co.8, della Costituzione. L’ordinanza in questione rappresenta l’occasione per riflettere sui rapporti tra giudice comune, giudice costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea. La pronuncia ha immediatamente scatenato un acceso dibattito soprattutto in riferimento alla parte in cui l’ordinanza chiede alla Corte di Lussemburgo di chiarire se sia compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla stessa Corte di Giustizia, una normativa processuale nazionale, nel caso di specie, ritenuta applicabile dal Consiglio di Stato. L’intervento del 2018 della Corte costituzionale ha spinto la Corte di cassazione ad investire la Corte di Giustizia della ridefinizione del proprio ruolo di giudice ultimo di garanzia del rispetto del diritto dell’Unione da parte degli organi detentori del potere giurisdizionale nel nostro ordinamento. L’ordinanza non dà atto delle ragioni contrarie della Corte costituzionale, e descrive come “prassi giurisprudenziale” l’orientamento delle Sezioni Unite, che, attraverso l’intervento della Corte di giustizia, si vorrebbe superare. Ne deriva un fondato timore che le Sezioni Unite stiano cercando un più generale “lasciapassare” per un sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. su ogni ipotesi in cui il giudice amministrativo intenda applicare una regola diversa da quella risultante dal diritto UE, a prescindere dal fatto che il contrasto attenga a una questione sostanziale o processuale. Sebbene, infatti, la Cassazione mostri generalmente la volontà di non interferire con le scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato, in qualche circostanza, ha assunto delle decisioni che hanno incrinato il rapporto con il giudice amministrativo.
A fronte, quindi, di una situazione ancora fluida, la scelta operata dalle Sezioni unite con l’ordinanza n. 19598/2020, e in particolare con il primo quesito, rischia di compromettere il delicato equilibrio raggiunto dalle due Corti a costo di “ultimatum” e ripensamenti. Viene, infatti, messa in discussione l’interpretazione di un articolo della Costituzione prospettata dalla Corte costituzionale, cioè dall’organo cui, a detta della stessa Cassazione, dovrebbe spettare l’ultima parola nell’interpretazione di disposizioni costituzionali.

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