Cass. civ. n. 1926/2021
In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/02/2016).
Cass. civ. n. 190/2020
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).
Cass. civ. n. 31077/2019
In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018).
Cass. civ. n. 8929/2019
L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013).
Cass. civ. n. 17004/2018
In tema di prova, non può essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare la valutazione sulla ammissibilità di mezzi di prova concretamente effettuata dal giudice nazionale in applicazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a quest'ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la rilevanza di quelli di cui una parte chiede la ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 6 CEDU al fine di censurare la sentenza del giudice del merito in ordine alla ritenuta superfluità della prova testi, peraltro congruamente motivata, sul rilievo che l'istruttoria avesse già consentito di raccogliere tutti gli elementi necessari alla decisione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014).
Cass. civ. n. 10797/2018
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2011).
Cass. civ. n. 8204/2018
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/01/2016).
Cass. civ. n. 5654/2017
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la mancata ammissione delle prove testimoniali, articolate in un ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare e letteralmente riprodotte nel ricorso per cassazione, miranti a dimostrare l’“an debeatur” del credito e, quindi, inerenti a circostanze decisive ai fini della richiesta di ammissione al passivo).
Cass. civ. n. 2132/2017
La parte rimasta contumace, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, non può, ove la controparte, precedentemente alla sua tardiva costituzione, abbia rinunciato all’audizione dei testimoni e tale rinuncia sia stata, seppur implicitamente, autorizzata dal giudice istruttore, successivamente chiedere l'assunzione della prova, non avendo fatto esplicita e tempestiva dichiarazione di dissenso a detta rinuncia, ex art. 245, comma 2, c.p.c..
Cass. civ. n. 11114/2015
In tema di prova testimoniale, non si verifica rinuncia al mezzo istruttorio articolato, né, tanto meno, alla volontà di dimostrare i fatti contestati, qualora la parte, che ne abbia comunque formulato i relativi capitoli, rimetta all'apprezzamento del giudice se assumerla direttamente o avvalersi, per il proprio convincimento, anche in conformità a principi di economia processuale e di celerità procedimentale, dei verbali di un diverso giudizio tra le stesse parti, sempre che ritualmente prodotti ed offerti al contraddittorio, in cui quella medesima prova sullo specifico punto sia stata già raccolta.
Cass. civ. n. 6426/2014
La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 9551/2009
La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.
Cass. civ. n. 24321/2008
L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 6361/2000
La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.
Cass. civ. n. 2404/2000
Anche nel processo del lavoro la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, ex art. 245 c.p.c., costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, che può essere esercitato nel corso dell'espletamento della prova e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruzione a norma dell'art. 209 c.p.c.
Cass. civ. n. 1176/1985
La mancata assunzione di prove testimoniali precedentemente ammesse e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la riduzione, ex art. 245 c.p.c., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria.
Cass. civ. n. 550/1981
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura dell'istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.
Cass. civ. n. 324/1980
Le ragioni di opportunità, che possono indurre il giudice a non assumere la deposizione di un determinato testimone, non possono comportare l'esclusione totale della prova testimoniale, ma, eventualmente possono solo influire sull'esercizio del potere discrezionale del giudice istruttore di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti a norma dell'art. 254 c.p.c., in quanto l'incapacità a testimoniare, disciplinata dall'art. 246 c.p.c., non può essere estesa oltre l'ambito delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. (Nella specie la prova testimoniale relativa all'interpretazione di un verbale di separazione personale omologata era stata rifiutata dal giudice in base alla considerazione che non era opportuno sentire l'unico teste indicato, in quanto questi aveva assistito la parte, nella sua qualità di avvocato, nella separazione consensuale).
Cass. civ. n. 403/1979
L'esclusione di un testimone effettuata dalla parte in ossequio all'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nell'ammettere la prova, abbia ridotto la lista dei testi sovrabbondanti, è valida anche se le altre parti non vi aderiscano, in quanto la fattispecie dell'esclusione dei testi sovrabbondanti, prevista dal primo comma dell'art. 245 c.p.c., costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto alla rinuncia all'audizione del teste già ammesso, disciplinata dal capoverso dell'articolo citato.
Cass. civ. n. 2389/1951
In tanto la parte può fare valere la sua facoltà di aderire o meno alla rinunzia all'audizione di uno o più testi, fatta dalla controparte, in quanto sia presente all'esame dei testimoni, così posta in condizioni di esercitare tale facoltà. Tale facoltà non può quindi competere alla parte che non sia comparsa all'udienza di trattazione in cui la rinunzia è stata fatta.