(massima n. 1)
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontą di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimitą, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2011).