(massima n. 1)
In tanto la parte può fare valere la sua facoltà di aderire o meno alla rinunzia all'audizione di uno o più testi, fatta dalla controparte, in quanto sia presente all'esame dei testimoni, così posta in condizioni di esercitare tale facoltà. Tale facoltà non può quindi competere alla parte che non sia comparsa all'udienza di trattazione in cui la rinunzia è stata fatta.