(massima n. 1)
La mancata assunzione di prove testimoniali precedentemente ammesse e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la riduzione, ex art. 245 c.p.c., delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria.