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Articolo 248 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Audizione dei minori degli anni quattordici

Dispositivo dell'art. 248 Codice di procedura civile

[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento] (1).

Note

(1) Con sentenza n. 139 dell'11 giugno 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo.

Massime relative all'art. 248 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5485/1997

La minore etą di un teste non incide sulla sua capacitą a testimoniare, bensģ sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull'attendibilitą di essa.

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