La norma in esame disciplina l’ipotesi in cui le cose sequestrate ritornino nella disponibilità del
debitore sequestrato, previa
prestazione di una
cauzione.
Secondo la tesi prevalente non si tratta di una revoca in senso tecnico del
provvedimento di
autorizzazione al sequestro, ma di una ipotesi di conversione del suo oggetto, assimilabile alla conversione del
pignoramento.
Secondo altra tesi, invece, il
termine revoca viene qui usato nel suo significato tecnico, il che comporta che, qualora venga offerta idonea cauzione, il sequestro viene meno ed al termine del giudizio di merito la somma offerta in cauzione dovrà essere assegnata direttamente alla parte vittoriosa, senza necessità, ove sia il
creditore a risultare vincitore, di convertire il sequestro in pignoramento.
Per quanto concerne il suo campo di applicazione, la norma si riferisce espressamente al solo
sequestro conservativo, mentre non è applicabile al sequestro giudiziale, in ordine al quale non avrebbe alcun senso.
Circa la determinazione dell’entità della cauzione, parte della dottrina ritiene che la misura di questa deve determinarsi nella minor somma tra l'ammontare del credito cautelato aumentato delle spese, da una parte, ed il valore dei beni sequestrati dall'altra.
Secondo altra tesi, invece, la cauzione deve essere commisurata al valore del credito, anche quando il valore delle cose sequestrate sia inferiore.
Si esclude, in ogni caso, che il giudice possa disporre la sostituzione dei beni sequestrati con altri beni, atteso che al giudice spetta di autorizzare il sequestro ma non di determinare i beni da sottoporre a vincolo.
La cauzione va prestata secondo le forme stabilite dagli artt.
119 e
86; ne possono formare oggetto sia il
denaro che i titoli di debito pubblico, ma anche ogni altra cosa sequestrabile ritenuta congrua dal giudice, al quale l' art. 119 affida un ampio
potere discrezionale.
Si discute se detta cauzione possa essere prestata a mezzo di
fideiussione o di
ipoteca costituite da terzi; prevale in giurisprudenza la tesi secondo cui la
garanzia fideiussoria può essere utilizzata ai fini previsti dalla norma in esame e che con essa si realizzi comunque la conversione dell'oggetto del sequestro e non la caducazione dello stesso.
La
competenza a pronunciarsi sulla istanza di revoca compete al
giudice istruttore della causa di
merito, il quale decide con
ordinanza non impugnabile.