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Articolo 684 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca del sequestro

Dispositivo dell'art. 684 Codice di procedura civile

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore (1), con ordinanza (2) non impugnabile (3), la revoca del sequestro conservativo [669decies, 671] prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [688, 818; disp. att. 86] (4).

Note

(1) Si precisa che nel caso in cui l'istanza di revoca venga proposta nei confronti di un sequestro concesso ante causam, ovvero prima dell'inizio del giudizio di merito, sarà il giudice che ha concesso il sequestro ad avere la competenza a giudicare in merito all'istanza di revoca.
Diversamente, in seguito all'instaurazione del giudizio di merito e quindi nel caso in cui il sequestro sia stato autorizzato in corso di causa, l'istanza deve essere proposta innanzi il giudice competente a conoscere nel merito la causa. Se la causa pende davanti al giudice di pace è in ogni caso competente il tribunale in composizione monocratica.
Infine, si indica che la revoca può essere disposta in ogni stato e grado del giudizio.
(2) Il giudice decide in merito all'istanza di revoca con ordinanza, il che presuppone che la decisione avvenga a seguito della previa instaurazione del contraddittorio.
Ad esempio, quando l'istanza viene proposta antecedentemente prima della instaurazione del giudizio di merito, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e provvedere previa audizione quantomeno del creditore sequestrante.
Se l'istanza è proposta in corso di causa è evidente che il contraddittorio è già instaurato e quindi il giudice non dovrà fissare alcuna udienza di comparizione delle parti.
(3) Il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile e ciò si spiega in ragione del fatto che tale ordinanza è priva di contenuto decisorio, ma resta pur sempre un provvedimento revocabile.
(4) Si precisa che la revoca del sequestro conservativo non significa ritiro del provvedimento autorizzativo del sequestro, ma solamente la conversione dell'oggetto del sequestro, trasferendo così il vincolo dai beni alla cauzione, così che il debitore possa acquistare la disponibilità delle cose sequestrate.

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nell'esigenza di contemperare i contrapposti interessi del creditore con quelli del debitore, consentendo la conversione dell'oggetto del sequestro conservativo poiché il vincolo si sposta sulla somma di denaro che viene versata a titolo di cauzione per garantire la futura realizzazione del credito. La norma in commento inoltre, appare in perfetta linea con il disposto di cui all'art. 669 undecies del c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di imporre, con il provvedimento di concessione, conferma o modifica della misura cautelare, la prestazione di una cauzione a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno e delle spese.

Spiegazione dell'art. 684 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina l’ipotesi in cui le cose sequestrate ritornino nella disponibilità del debitore sequestrato, previa prestazione di una cauzione.
Secondo la tesi prevalente non si tratta di una revoca in senso tecnico del provvedimento di autorizzazione al sequestro, ma di una ipotesi di conversione del suo oggetto, assimilabile alla conversione del pignoramento.

Secondo altra tesi, invece, il termine revoca viene qui usato nel suo significato tecnico, il che comporta che, qualora venga offerta idonea cauzione, il sequestro viene meno ed al termine del giudizio di merito la somma offerta in cauzione dovrà essere assegnata direttamente alla parte vittoriosa, senza necessità, ove sia il creditore a risultare vincitore, di convertire il sequestro in pignoramento.

Per quanto concerne il suo campo di applicazione, la norma si riferisce espressamente al solo sequestro conservativo, mentre non è applicabile al sequestro giudiziale, in ordine al quale non avrebbe alcun senso.

Circa la determinazione dell’entità della cauzione, parte della dottrina ritiene che la misura di questa deve determinarsi nella minor somma tra l'ammontare del credito cautelato aumentato delle spese, da una parte, ed il valore dei beni sequestrati dall'altra.
Secondo altra tesi, invece, la cauzione deve essere commisurata al valore del credito, anche quando il valore delle cose sequestrate sia inferiore.
Si esclude, in ogni caso, che il giudice possa disporre la sostituzione dei beni sequestrati con altri beni, atteso che al giudice spetta di autorizzare il sequestro ma non di determinare i beni da sottoporre a vincolo.

La cauzione va prestata secondo le forme stabilite dagli artt. 119 e 86; ne possono formare oggetto sia il denaro che i titoli di debito pubblico, ma anche ogni altra cosa sequestrabile ritenuta congrua dal giudice, al quale l' art. 119 affida un ampio potere discrezionale.

Si discute se detta cauzione possa essere prestata a mezzo di fideiussione o di ipoteca costituite da terzi; prevale in giurisprudenza la tesi secondo cui la garanzia fideiussoria può essere utilizzata ai fini previsti dalla norma in esame e che con essa si realizzi comunque la conversione dell'oggetto del sequestro e non la caducazione dello stesso.

La competenza a pronunciarsi sulla istanza di revoca compete al giudice istruttore della causa di merito, il quale decide con ordinanza non impugnabile.

Massime relative all'art. 684 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9291/1999

In tema di procedimento di sequestro, secondo il regime normativo antecedente la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche, l'accoglimento dell'istanza di revoca ex art. 684 c.p.c. di un sequestro conservativo autorizzato ante causam e la conseguente conversione del sequestro in un deposito cauzionale, non implicando il riconoscimento della legittimità del sequestro e concretandosi soltanto nell'adozione di una misura provvisoria diretta a consentire la disponibilità delle cose sequestrate senza perdita per il creditore della garanzia a tutela del suo credito, non comportava il venir meno delle incombenze successive alla concessione del sequestro, previste dall'art. 675 (a proposito dell'esecuzione del sequestro entro il termine ivi previsto) e dall'ora abrogato art. 680 c.p.c. (a proposito dell'instaurazione del giudizio di convalida).

Cass. civ. n. 4536/1997

L'istanza di revoca del sequestro conservativo dietro cauzione, di cui all'art. 684 c.p.c., pur ricollegandosi alla misura cautelare in precedenza concessa, apre un autonomo procedimento, di modo che resta soggetta, ove presentata nel vigore della riforma introdotta dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., alla relativa disciplina. Ne discende che l'ordinanza di accoglimento o reiezione di detta istanza, avendo la stessa natura e consistenza dell'originario provvedimento cautelare, con caratteristiche di provvisorietà e modificabilità necessariamente estese alla soluzione delle questioni pregiudiziali, quale quella sulla competenza, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza medesima, e non è impugnabile con il ricorso per regolamento.

Cass. civ. n. 520/1995

La norma dell'art. 684 c.p.c., nel prevedere la revoca del sequestro in conseguenza della prestazione di idonea cauzione e nel commisurare quest'ultima all'ammontare del credito e delle spese (anche se in ragione delle cose sequestrate), realizza pur sempre — mediante il trasferimento del vincolo dai beni assertivi alla cauzione — la funzione primaria di garantire l'adempimento del credito azionato.

Cass. civ. n. 10254/1994

La revoca del sequestro conservativo dietro prestazione di idonea cauzione (nella specie il giudice istruttore, nel revocare il sequestro, ha imposto la prestazione di fidejussione assicurativa), costituendo un provvedimento di mera amministrazione della misura cautelare, non ha natura decisoria, e quindi non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Perché tale caratteristica ricorra non è sufficiente, infatti, che il provvedimento incida su diritti soggettivi (ciò accadendo anche per la giurisdizione cautelare o esecutiva e anche per gli atti non giurisdizionali), ma occorre che esso decida una controversia su diritti soggettivi o status, con attitudine al giudicato o, quanto meno, con preclusione pro iudicato.

Cass. civ. n. 951/1986

La revoca del sequestro conservativo sui beni del debitore, previa cauzione, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., non comporta il venir meno della necessità del relativo accertamento della legittimità o meno del sequestro, e quindi del pertinente giudizio di convalida, il quale avrà effetto sulle sorti della misura cautelare sostitutiva (cauzione).

Cass. civ. n. 4574/1979

Il provvedimento con il quale il giudice istruttore «revochi» il sequestro conservativo, richiamando l'art. 684 c.p.c., e disponga la prosecuzione dell'istruzione e del giudizio «anche per la convalida» del sequestro medesimo, non ha natura sostanziale di sentenza negativa di tale convalida, ma ha carattere meramente ordinatorio, pure se a contenuto abnorme per effetto della mancata fissazione di una cauzione (come prescritto dal citato art. 684), e, pertanto, è revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso e dal collegio.

Cass. civ. n. 2440/1979

Il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c., — costituendo essenzialmente una conversione e non una revoca vera e propria del sequestro e non implicando il riconoscimento della legittimità di quest'ultimo, ma rappresentando soltanto una misura provvisoria diretta a consentire al debitore di ottenere la disponibilità delle cose sequestrate — lascia permanere la necessità dell'indagine sull'esistenza dei requisiti richiesti per il sequestro, e ciò anche al fine di determinare le conseguenze che possono derivare dall'illegittimità del sequestro. Nell'ipotesi che il debitore si avvalga della facoltà prevista dall'art. 684 c.p.c. e, prestando idonea cauzione, ottenga la revoca del sequestro, non cessa il suo interesse a far dichiarare illegittimo il sequestro e ad ottenere una pronuncia sulla convalida. La revoca del sequestro, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla somma depositata come cauzione.

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