(massima n. 1)
In tema di procedimento di sequestro, secondo il regime normativo antecedente la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche, l'accoglimento dell'istanza di revoca ex art. 684 c.p.c. di un sequestro conservativo autorizzato ante causam e la conseguente conversione del sequestro in un deposito cauzionale, non implicando il riconoscimento della legittimitą del sequestro e concretandosi soltanto nell'adozione di una misura provvisoria diretta a consentire la disponibilitą delle cose sequestrate senza perdita per il creditore della garanzia a tutela del suo credito, non comportava il venir meno delle incombenze successive alla concessione del sequestro, previste dall'art. 675 (a proposito dell'esecuzione del sequestro entro il termine ivi previsto) e dall'ora abrogato art. 680 c.p.c. (a proposito dell'instaurazione del giudizio di convalida).