(massima n. 1)
L'istanza di revoca del sequestro conservativo dietro cauzione, di cui all'art. 684 c.p.c., pur ricollegandosi alla misura cautelare in precedenza concessa, apre un autonomo procedimento, di modo che resta soggetta, ove presentata nel vigore della riforma introdotta dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., alla relativa disciplina. Ne discende che l'ordinanza di accoglimento o reiezione di detta istanza, avendo la stessa natura e consistenza dell'originario provvedimento cautelare, con caratteristiche di provvisorietā e modificabilitā necessariamente estese alla soluzione delle questioni pregiudiziali, quale quella sulla competenza, non puō assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza medesima, e non č impugnabile con il ricorso per regolamento.