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Articolo 119 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Redazione della sentenza

Dispositivo dell'art. 119 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente(1).

[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164](1)

Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 3, lettera n)) la modifica dell'art. 119, comma 1 e l'abrogazione del comma 2 dell'art. 119. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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