Cass. civ. n. 28388/2017
In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall’applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Cass. civ. n. 709/2015
In tema di sanzioni amministrative, è legittima la notificazione ad un cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena del verbale di contestazione di un’infrazione del codice della strada, redatto in lingua italiana e senza traduzione, intervenuta solo successivamente e su richiesta dell’interessato, poiché la legge e le norme a tutela della suddetta minoranza (in specie l’art. 3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e l’art. 6 Cost.) non contemplano alcuna nullità, limitandosi a riconoscere al cittadino di lingua slovena il diritto a proporre opposizione nella propria lingua - cui corrisponde il dovere del Prefetto di esaminarlo e ad ottenere la contestuale traduzione del verbale, la cui inottemperanza è idonea ad integrare una invalidità, denunciabile con l’opposizione, ove ne derivi, e venga allegato, un pregiudizio delle facoltà difensive.
Cass. civ. n. 4453/2012
In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni [ora novanta giorni, n.d.r.] dall’accertamento, previsto dall’art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all’ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un’attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.
Cass. civ. n. 3936/2012
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.
Cass. civ. n. 22457/2011
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, non costituisce motivo di nullità della contestazione la circostanza che la relazione di notifica, anziché sull’originale e sulla copia, sia stata stesa su foglio separato, allegato al verbale di contestazione.
Cass. civ. n. 6971/2011
A norma dell’art. 201, comma 1, del codice della strada — nel testo di cui all’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, applicabile ratione temporis — in caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della relativa violazione, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro il termine di centocinquanta giorni [n.d.r.: novanta giorni]. Al riguardo, se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge — ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli — la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall’archivio nazionale; ciò anche alla luce dell’esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.
Cass. civ. n. 4725/2011
Il transito non autorizzato in ZTL (zone a traffico limitato) non obbliga la polizia stradale a contestare immediatamente la violazione, poiché le «porte telematiche» allocate ai varchi individuati dall'amministrazione escludono la necessità di assolvere all’obbligo della contestazione immediata.
Cass. civ. n. 2436/2011
In tema di violazioni del codice della strada, l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell’opposizione non può escludere l’impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.
Cass. civ. n. 24851/2010
In tema di violazioni del codice della strada, il dies a quo del termine di 150 giorni [n.d.r.: 90 giorni] per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all’anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.
Cass. civ. n. 13733/2010
In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), dovendosi escludere una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi.
Cass. civ. n. 532/2010
In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso del contravventore, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell’originario verbale redatto dall’organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica).
Cass. civ. n. 22400/2009
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni [n.d.r. 90 gg.], entro il quale deve essere notificata la contestazione dell’infrazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 201 del codice della strada, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, coincide con quella dell’accertamento della violazione nel solo caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall’art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all’impossibilità di identificare in base a detti dati l’autore della trasgressione, si deve assimilare l’ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l'indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine dei 150 giorni decorresse dal momento in cui l’Amministrazione aveva ricevuto dal comune risultanze anagrafiche più precise).
Cass. civ. n. 22398/2009
In tema di opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente deduca la nullità della cartella esattoriale, notificatagli per il mancato pagamento di sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada, assumendo di non avere ricevuto la previa notifica del verbale di accertamento della violazione, ha il solo onere di allegare al ricorso la copia notificata della cartella anzidetta ma non già quello di allegare copia del verbale, la cui mancanza non può avere alcun effetto ai fini della regolarità dell’opposizione.
Cass. civ. n. 22397/2009
Il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, quando sia stato contestato nell’immediatezza del fatto oppure notificato ai sensi dell’art. 201 cod. strada, acquista l’efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, solo una volta che sia spirato il termine per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, per proporre ricorso al prefetto od opposizione dinanzi al giudice di pace. Ne consegue che, ove avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto, alcuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione e, se ciò accada, l’interessato può proporre avverso la cartella esattoriale l’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel termine decorrente dalla data della notifica di detta cartella.
Cass. civ. n. 16185/2009
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nell’art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all’art. 59 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell’art. 201, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.
Cass. civ. n. 16184/2009
In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a verbale di infrazione al codice della strada, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva l'opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento).
Cass. civ. n. 27936/2008
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 201 del codice della strada (Corte Cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all’accertamento nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nel caso in cui la prima notificazione della contestazione non sia andata a buon fine per «indirizzo insufficiente» grava sull’Amministrazione l’onere di provare che l’identificazione del trasgressore sia stata possibile solo dopo l’espletamento delle ricerche anagrafiche a causa dell’omessa o tardiva comunicazione al P.R.A. del trasferimento di residenza da parte del trasgressore. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione non essendo stata fornita dall'Amministrazione alcuna prova in ordine all’impossibilità della tempestiva identificazione del destinatario in quanto la dizione «indirizzo insufficiente» non evidenziava la non corrispondenza della residenza con il luogo risultante nei pubblici registri).
Cass. civ. n. 3642/2007
Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito. Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. Pertanto, qualora nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sia stata contestata la regolarità della notificazione del processo verbale di contestazione della violazione, effettuata a mezzo posta, il giudice deve verificare se la notificazione sia stata effettuata in conformità dell’art. 8, commi secondo e terzo, legge n. 890 del 1982, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 (quanto alla regolarità degli adempimenti concernenti l’avviso a mezzo di raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di rifiuto di ricevere il piego raccomandato da parte delle persone abilitate a riceverlo o di assenza del destinatario e di giacenza del piego presso l’ufficio stabiliti a garanzia del destinatario).
Cass. civ. n. 24673/2006
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell’art. 201 del medesimo (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall’archivio della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida; tuttavia, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita (ove il destinatario, come nella specie, fosse risultato assente e il plico, notificato a mezzo posta, restituito al mittente per compiuta giacenza), non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.
Cass. civ. n. 15306/2006
La disposizione contenuta nell’art. 201, comma 3° del Codice della Strada secondo cui la notificazione del verbale di accertamento può essere effettuata anche da un funzionario dell’amministrazione secondo le norme del codice di procedura civile ovvero a mezzo della posta va intesa nel senso che quando la notificazione viene effettuata a mezzo del servizio postale il funzionario può compiere l’attività propria dell’ufficiale giudiziario (come, nel caso in questione, la consegna del verbale di accertamento all’ufficio postale).
Cass. civ. n. 1752/2006
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.
Cass. civ. n. 24827/2005
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono una diversa disciplina speciale, onde è legittima la contestazione successiva delle sanzioni anzidette, effettuata mediante notifica del relativo verbale, sempreché quest’ultimo contenga la specifica indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata (con la puntualizzazione che l’elenco di casi enumerati dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha valore solo esemplificativo, e non tassativo).
Cass. civ. n. 1226/2005
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’art. 201 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.
Cass. civ. n. 10140/2002
Ai sensi dell’art. 201 del codice della strada, alle notificazioni dell’ordinanza-ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; pertanto, è causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la mancata osservanza delle disposizioni, contenute nell’art. 7 della citata legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato.
Cass. civ. n. 3017/2002
In tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura «autovelox» non comporti la invalidità dell’accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l’amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.
Cass. civ. n. 15831/2001
In tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 del Codice della Strada a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto invalida la notificazione del verbale di contestazione e della cartella esattoriale perché l’autore della violazione amministrativa non era più convivente col padre al momento della notifica, senza considerare gli obblighi di diligenza su di esso incombenti ex lege).
Cass. civ. n. 7103/2001
In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita, considerando «generico e poco credibile» il richiamo all’impedimento dell’altro accertatore — quello non addetto alla verifica del buon funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità —, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).
Cass. civ. n. 4095/2001
In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell’art. 201 del codice, non il processo verbale dell’infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l’imputazione del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l’assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell’immediato ricovero in ospedale del contravventore).
Cass. civ. n. 3836/2001
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nell’ulteriore ipotesi, prevista dall’art. 384 reg. cod. strada, di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l’impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrabile l’accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata, il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all’ingiunzione irrogativa della sanzione non può ingerirsi nelle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie al fine specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocità.
Cass. civ. n. 5559/1999
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora — come consentito dall’art. 14, comma quarto, legge 689/1981, dall'art. 12, legge 890/1982 e, quindi, dall’art. 201, c. 3 del decreto legislativo 285/1982 — la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione secondo il regime di cui alla legge 890/1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge 890/1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
Cass. civ. n. 9076/1997
In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell’infrazione si rende irrilevante, poiché l’art. 385 del regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall’«organo accertatore»: espressione — questa — che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.
Cass. civ. n. 71/1997
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie art. 14, ult. comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).
Cass. civ. n. 6338/1996
In tema di sanzioni amministrative applicabili per violazione delle norme del codice della strada, l’omessa contestazione della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e non valida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto.
Cass. civ. n. 2099/1996
In tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 12 legge 890/1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.l. 30 aprile 1992, n. 285), la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della predetta legge 890/1982, costituisce una mera irregolarità, che non incide sulla validità della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell’effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell’ipotesi di disguidi.
Cass. civ. n. 7821/1995
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora — come consentito dall’art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall’art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall’art. 201.3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 — la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
Cass. civ. n. 9544/1992
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione degli estremi dell’infrazione effettuata da un funzionario dell’amministrazione che l’ha accertata come consentito dall’art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l’osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dal codice di procedura civile con la conseguenza che nel caso di notificazione eseguita a norma dell’art. 149 c.p.c. (a mezzo del servizio postale) l’agente notificatore è onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sia sull’originale dell’atto, sia sulla copia da notificare, con menzione in entrambe dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all’originale. Infatti, solo la relata dell’agente notificatore costituisce la prova della provenienza dell’atto da notificare dalla Pubblica Amministrazione all’ufficio postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l’atto contenente la descrizione della violazione, mentre la mancanza della relata pone l’amministrazione nella impossibilità di dimostrare la contestazione della violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa.