(massima n. 1)
In tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 del Codice della Strada a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto invalida la notificazione del verbale di contestazione e della cartella esattoriale perché l’autore della violazione amministrativa non era più convivente col padre al momento della notifica, senza considerare gli obblighi di diligenza su di esso incombenti ex lege).