(massima n. 1)
A norma dell’art. 201, comma 1, del codice della strada — nel testo di cui all’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, applicabile ratione temporis — in caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della relativa violazione, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro il termine di centocinquanta giorni [n.d.r.: novanta giorni]. Al riguardo, se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge — ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli — la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall’archivio nazionale; ciò anche alla luce dell’esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.