(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, è legittima la notificazione ad un cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena del verbale di contestazione di un’infrazione del codice della strada, redatto in lingua italiana e senza traduzione, intervenuta solo successivamente e su richiesta dell’interessato, poiché la legge e le norme a tutela della suddetta minoranza (in specie l’art. 3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e l’art. 6 Cost.) non contemplano alcuna nullità, limitandosi a riconoscere al cittadino di lingua slovena il diritto a proporre opposizione nella propria lingua - cui corrisponde il dovere del Prefetto di esaminarlo e ad ottenere la contestuale traduzione del verbale, la cui inottemperanza è idonea ad integrare una invalidità, denunciabile con l’opposizione, ove ne derivi, e venga allegato, un pregiudizio delle facoltà difensive.