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Articolo 147 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 14/12/2024]

Comportamento ai passaggi a livello

Dispositivo dell'art. 147 Codice della strada

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:

  1. a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
  2. b) nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista(2).

2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione(2).

3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:

  1. a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
  2. b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
  3. c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
  4. d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo(2).

3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti(1)(2).

3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi(2).

4. Gli utenti della strada non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e, in ogni caso, devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo o di intrappolamento tra le barriere, il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari, eventualmente anche abbattendo le barriere, o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo(2).

5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344(2).

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5, primo e secondo periodo, per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI(2).

6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis è consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d-octies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(2) La L. 25 novembre 2024, n. 177 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 147, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 6-bis e l'introduzione dei commi 2-bis e 3-ter all'art. 147.

Massime relative all'art. 147 Codice della strada

Cass. civ. n. 22889/2015

Il conducente di un veicolo che si approssimi ad un passaggio a livello, sia esso custodito o incustodito, è tenuto ad osservare — ai sensi dell’articolo 147 cod. strada — non soltanto le segnalazioni acustiche e luminose in funzione nei passaggi a livello, ma anche la «massima prudenza al fine di evitare incidenti», nonché ad accertare — sebbene unicamente nel caso di passaggio a livello senza barriere o semibarriere — che «nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari». (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che nell’accertare la colpa esclusiva del conducente del veicolo, per la collisione con un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere, ha ritenuto dirimente la constatazione dell’attraversamento dei binari da parte del conducente «come se non avesse percepito né le segnalazioni visive né quelle acustiche», pur accertate funzionanti, prescindendo, così, da ogni valutazione sul limite di velocità previsto per il treno — fissato in quel punto in 80 km orari — e sulla necessità di disapplicare tale previsione, in quanto ritenuta contraria a regole di comune prudenza).

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