(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie art. 14, ult. comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).