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Articolo 259 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Traffico illecito di rifiuti

Dispositivo dell'art. 259 Codice dell'ambiente

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Massime relative all'art. 259 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 22754/2018

Premesso che la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, prevista dall'art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, non può essere disposta con il decreto penale di condanna, nel caso in cui la stessa venga illegittimamente ordinata, l'interessato può contestare il provvedimento mediante richiesta di incidente di esecuzione e non mediante ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 8851/2018

La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione del reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259, comma 2, anche se il mezzo è di proprietà di un terzo estraneo (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) che non provi la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

Cass. pen. n. 2284/2017

L'introduzione nell'art. 260 del D.Lgs. n. 152/6 (attività organizzate per il traffico di rifiuti) del comma 4-bis, ad opera dell'art. 1, 3° comma, L. n. 68/15, il quale prevede, tra l'altro, che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato, non sconfessa, ma anzi avalla il principio giurisprudenziale, formatosi in precedenza, secondo cui è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. cit., la confisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti.

Il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 22 maggio 2015, n. 68, si applica anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore della disposizione anzidetta in quanto, con questa, il legislatore ha normalizzato il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui, in tema di gestione illecita di rifiuti, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti di cui al citato art. 260. (Rigetta, App. Milano, 15 marzo 2016).

Cass. pen. n. 9070/2017

La confisca del mezzo di trasporto, utilizzato per la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti, non può trovare applicazione nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, ma solo nelle ipotesi di condanna o di decisione ex art. 444, c.p.p., come espressamente previsto nell'art. 240, comma 1, cod. pen. (e nell'art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006); inoltre, la disposizione dell'art. 260, comma 4-bis, introdotta con la Legge n. 68/2015, non può avere effetto retroattivo, ex art. 2, cod. pen. e 7 CEDU.

Cass. pen. n. 20851/2017

Il reato di cui all'art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che punisce la spedizione di rifiuti effettuata con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate, ottenuta medianti falsificazioni, false dichiarazioni e frodi, si perfeziona con l'accettazione della bolletta doganale ed il controllo automatizzato che autorizza all'esportazione, mentre l'eventuale blocco della spedizione conseguente al controllo delle autorità preposte costituisce un post factum successivo irrilevante ai fini della compiuta integrazione dell'illecito penale.

Cass. pen. n. 17918/2016

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 30 giugno 2016).

Cass. pen. n. 55286/2016

Il terzo che invochi la restituzione del veicolo sequestrato in quanto utilizzato per trasportare rifiuti, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene.

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