(massima n. 1)
La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione del reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 č obbligatoria, ai sensi dell'art. 259, comma 2, anche se il mezzo č di proprietā di un terzo estraneo (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) che non provi la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.