(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che punisce la spedizione di rifiuti effettuata con l'autorizzazione delle autoritą competenti interessate, ottenuta medianti falsificazioni, false dichiarazioni e frodi, si perfeziona con l'accettazione della bolletta doganale ed il controllo automatizzato che autorizza all'esportazione, mentre l'eventuale blocco della spedizione conseguente al controllo delle autoritą preposte costituisce un post factum successivo irrilevante ai fini della compiuta integrazione dell'illecito penale.